Richiesta di parere in materia di liquidazione delle ferie non godute.

Data:

10 dicembre 2015

Riferimenti:

Protocollo n. 858

Argomenti

QUESITO

 

Si richiede parere in merito all'istanza inoltrata da **, Segretario Comunale presso questo Ente fino al 15/06/2015, data a decorrere dalla quale lo stesso Segretario ha assunto servizio presso il Comune di ##, intesa ad ottenere il pagamento "dell'indennità sostitutiva per ferie maturate e non fruite, oltre alle festività soppresse, a causa del provvedimento di decadenza pronunciato dall'Agenzia dei Segretari in data 18 agosto scorso" così come testualmente riportato nella comunicazione di ** che si allega alla presente.

Si chiede quindi un parere in merito alla possibilità di procedere alla liquidazione di quanto richiesto, tenuto conto delle disposizioni contenute nell'art. 5, comma 8 del D.L. 06/07/2015 n. 95 convertito nella L. 07/08/2015 n. 135 e le sentenze citate nella richiesta.

 

PARERE

 

A riscontro della Vs. richiesta di parere concernente la richiesta di chiarimenti circa la possibilità di retribuire le ferie non godute per fine incarico presso codesta spett. Amministrazione comunale dal Segretario comunale che ha prestato servizio sino al 15 giugno 2015, si rassegnano le seguenti osservazioni.

La disciplina delle ferie è contenuta nell’art. 032 dell’“Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali di primo livello relative alla dirigenza del comparto unico della Valle d’Aosta.”, il quale al comma 12 dispone che il pagamento delle ferie non godute avviene solo in caso di cessazione del rapporto di lavoro (come nel caso in esame) e solamente nel caso in cui non siano state fruite per esigenze di servizio. Su detta disposizione è, però, intervenuto il legislatore nazionale che con l’art. 5, comma 8 del D.L. 06 luglio 2012, n. 95 ha previsto “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche … sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. …”.

Sulla base dell’anzidetta norma di legge, non pare, quindi, possibile, ad avviso di questa Agenzia, procedere al pagamento delle ferie residue maturate presso codesto ente e non godute, le quali sono destinate ad essere perdute.

A questo proposito pare importante richiamare il commento ARAN, qui allegato per maggiore comodità, alle disposizioni contenute nella norma del citato articolo 5, comma 8 nel quale si riprendono anche le precisazioni fornite in proposito dal Dipartimento della funzione pubblica. Per quanto concerne le fattispecie che qui interessa vi si evidenzia che il divieto di monetizzazione non opera unicamente nei casi in cui la causa estintiva del rapporto di lavoro risieda in cause del tutto indipendenti dalla volontà del lavoratore e dalla capacità organizzativa e di controllo del datore di lavoro. In dette ipotesi, infatti, si ritiene che la mancata fruizione delle ferie non sia imputabile o quanto meno riconducibile al dipendente, ossia nelle ipotesi in cui il rapporto di lavoro si conclude in modo anomalo e non prevedibile in alcun modo (decesso del dipendente, risoluzione per inidoneità permanente ed assoluta) o anche in quelle caratterizzate dalla circostanza che il dipendente non ha comunque potuto fruire delle ferie maturate a causa di assenza dal servizio antecedente alla cessazione del rapporto di lavoro (malattia, congedo di maternità, aspettative a vario titolo). Si tratta di situazioni che, proprio per i loro contenuti specifici, non sono considerate rispondenti alla ratio delle legge e, quindi, escluse dal suo ambito di applicazione.

Non pare nemmeno che la decisione della Corte di cassazione 4 agosto 2014, n. 16735, (questa Agenzia, tra l’altro, non è riuscita a trovare nella banca dati attualmente in uso detta sentenza) richiamata dalla Dirigente interessata, possa comportare una soluzione differente da quanto appena riportato poiché, presumibilmente, trattasi di decisione conclusiva di un iter processuale iniziato prima dell’entrata in vigore del D. L. n. 95/2012.

Contratto correlato