Richiesta di parere in materia di interruzione dell'assenza per riposo compensativo in conseguenza della malattia. Seguito parere 779 del giorno 05 ottobre 2011 e nota prot. 517 del giorno 05 aprile 2012.

Data:

27 giugno 2012

Riferimenti:

Protocollo n. 843

   

QUESITO

   

Premesso che in data 27 settembre 2011 l'Amministrazione scrivente inoltrava quesito concernente la richiesta di chiarimenti circa l'eventuale sospensione di un'assenza in corso di fruizione per riposo compensativo a causa di sopravvenuta malattia, al quale codesta Agenzia aveva risposto con parere n. 779 del 05.10.2011 e con successiva nota prot. n. 517 del 05.04.2012;

Con la presente si illustra in modo più dettagliato la situazione, oggetto di contestazione:

Un dipendente, in data 04.09.2011, ha richiesto contestualmente all'Amministrazione scrivente n. 70 ore di riposo compensativo (dal 15.09.2011 al 20.09.2011 e dal 22.09.2011 al 27.09.2011) originate da prestazioni di lavoro straordinario debitamente autorizzato e n. 35 ore di ferie (dal 29.09.2011 al 04.10.2011);
L'Amministrazione ha concesso quanto richiesto dal dipendente;
In data 21.09.2011 il dipendente era in riposo settimanale e per tale giornata ha presentato un verbale di pronto soccorso con prognosi pari a 20 giorni;
In data 22.09.2011 il medico rilascia il certificato con prognosi fino all'11.10.2011;
L'Amministrazione non ha sospeso al dipendente la fruizione delle ore di riposo compensativo dal 22.09.2011 al 27.09.2011;
In data 28.09.2011, giorno di riposo settimanale, decorre la malattia;
L'Amministrazione ha interrotto la fruizione delle ferie dal 29.09.2011 al 04.10.2011, e l'assenza di 35 ore risulta giustificata dal certificato medico;
Si chiede, se alla luce di quanto accaduto il 21.09.2011 e più specificatamente il rilascio da parte dell'U.S.L. del verbale di pronto soccorso relativo alla giornata in cui il dipendente fruiva del riposo settimanale, la Vs risposta al quesito n. 779 del 05/10/2011 possa essere diversa oppure confermata.
    
    
PARERE
   
   
A riscontro delle ulteriori specificazioni contenute nella Vs. richiesta prot. 9792 del giorno 18 giugno 2012, questa Agenzia non può che confermare quanto già espresso nel parere prot. 779/2011 e ribadito nella nota prot. 517/2012 nei quali codesta Amministrazione può rinvenire le indicazioni utili per la gestione dell’interruzione delle assenze dovute a varie cause.
 
Si ritiene utile segnalare che riguardo all’effetto sospensivo della malattia sul periodo di ferie, con sentenza n. 1947 del giorno 23 febbraio 1998, le Sezioni unite della Corte di Cassazione hanno espresso il principio che nemmeno tutte le malattie insorte durante le ferie abbiano “ipso iure” il citato effetto sospensivo ma deve trattarsi di stati patologici incompatibili con l’essenziale funzione di riposo, recupero delle energie psicofisiche e ricreazione propria delle ferie.

Contratto correlato