Richiesta di parere in materia di fruizione del servizio mensa da parte degli addetti di Polizia locale che svolgono il servizio in turni.

Data:

24 marzo 2015

Riferimenti:

Protocollo n. 356

  

QUESITO

 

Si richiede gentile parere in merito a quanto di seguito esposto.

Richiamato l'art. 177 del TU, come recentemente novellato:

  

Art. 177

(Mensa)

1. Gli enti, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili oggetto di contrattazione decentrata, possono istituire mense di servizio o in alternativa attribuire al personale buoni pasto sostitutivi secondo le modalità indicate nell'art. 178 (Buoni pasto).

2. Possono usufruire della mensa i dipendenti che prestino attività lavorativa con una pausa di almeno trenta minuti e con l'osservanza delle seguenti condizioni:

a) che sia prestata attività al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane (dopo le ore 12.00);

b) che sia prestata attività al pomeriggio con prosecuzione nelle ore serali (dopo le ore 20.00);

3. Il dipendente è tenuto a pagare, per ogni pasto, un corrispettivo pari alla differenza tra il costo dello stesso e la quota di cui all’art. 178 (Buoni pasto), se la mensa è gestita da terzi, o un corrispettivo pari a quello più basso pagato dai dipendenti per la mensa a pasto pieno gestita da terzi se la mensa è gestita direttamente dall’ente.

4. Il servizio di mensa è gratuito per il personale che contestualmente è tenuto ad assicurare la vigilanza e l’assistenza ai minori ed alle persone non autosufficienti e per il personale degli enti che gestiscono le mense che sia tenuto a consumare il pasto in orari particolari e disagiati in relazione alla erogazione dei servizi di mensa. Il tempo relativo è valido a tutti gli effetti anche per il completamento dell’orario di lavoro.

4bis. Il personale che presta la propria attività lavorativa in strutture articolate su turni di lavoro tali da comportare la consumazione del pasto in orari particolari e disagiati in relazione all'erogazione dei relativi servizi è autorizzato all'utilizzazione del buono pasto durante l'orario di lavoro ed alla consumazione del pasto stesso sul luogo di lavoro; il tempo relativo è valido a tutti gli effetti, anche per il completamento dell'orario di lavoro.

4ter. La contrattazione di settore individua le strutture che possono fruire della previsione di cui al comma 4bis.

5. In ogni caso è esclusa ogni forma di monetizzazione.

6. Per gli uffici che hanno sede in comuni (anche esteri) nei quali non è possibile e/o conveniente stipulare convenzioni per mense gestite da terzi, ove ricorrono le condizioni di cui al comma 2, su presentazione di pezze giustificative, previa motivata disposizione dell'ente, ai lavoratori interessati verrà corrisposto l'equivalente dell'importo di cui all'art. 178 (Buoni pasto) comma 1.

7. Restano in vigore fino alla loro scadenza i contratti conseguenti a gare già indette alla data di stipulazione del contratto.

Art. 178

(Buoni pasto)

1. Il valore del buono pasto sostitutivo del servizio mensa è pari ad € 6,50 ed in ogni caso non può superare il prezzo complessivo del buono pasto convenzionato.

2. I lavoratori hanno titolo, nel rispetto della specifica disciplina sull’orario adottata dall’ente, ad un buono pasto per ogni giornata effettivamente lavorata nella quale, siano soddisfatte le condizioni di cui all’art. 177 (Mensa), comma 2.

3. Nell’ambito della complessiva disciplina del precedente art. 177 (Mensa), gli enti individuano, in sede di contrattazione decentrata, particolari e limitate figure professionali quali quelle appartenenti all’area della protezione civile ed all’area della vigilanza che, in considerazione dell’esigenza di garantire il regolare svolgimento delle attività e la continuità dell’erogazione dei servizi e anche dell’impossibilità di introdurre modificazioni nell’organizzazione del lavoro, fermo restando l’attribuzione del buono pasto, possono fruire di una pausa per la consumazione dei pasti di durata determinata in sede di contrattazione decentrata, che potrà essere collocata anche all’inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro.

 

E' interesse del Comune valutare la possibilità di permettere agli addetti di polizia locale che svolgono il servizio su turni di lavoro (alcuni non fanno i turni) di effettuare la pausa pranzo all'inizio o alla fine dei turni, riconoscendo loro il buono pasto, ma chiedendo che la pausa sia fatta all'esterno dell'orario di lavoro (prima o dopo aver timbrato), oppure all'interno dell'orario di lavoro, ma recuperandone il tempo impiegato.

A parere dello scrivente trova applicazione l'art. 178, comma 3, che tratta espressamente degli addetti all'area della vigilanza (e protezione civile), mentre la recente novellazione introdotta dall'art. 177, comma 4bis, sembrerebbe essere valida nel caso si vogliano prendere in considerazione altri servizi ulteriori.

Dalla lettura del comma 3 dell'art. 178 sembrerebbe che:

1. gli enti devono individuare, in sede di contrattazione decentrata, particolari e limitate figure professionali quali quelle appartenenti all'area della protezione civile ed all'area della vigilanza; è intenzione di quest'Amministrazione individuare tutti gli addetti della polizia locale che fanno l'orario su turni.

2. che gli enti devono stabilire l'esistenza dell'esigenza di garantire il regolare svolgimento delle attività e la continuità dell'erogazione dei servizi e anche dell'impossibilità di introdurre modificazioni nell'organizzazione del lavoro;

per la polizia locale si ritiene che previsione sia rispettata.

3. che sia assodata l'attribuzione del buono pasto;
domanda: l'inciso, "fermo restando l'attribuzione del buono pasto", sembrerebbe lasciare spazio al fatto che, se la pausa pranzo fosse all'esterno dell'orario di lavoro, gli addetti alla polizia locale avrebbero comunque diritto alla consumazione del buono, senza la necessità della contrattazione decentrata? Perché evidentemente se la pausa pranzo viene concessa all'inizio o fine turno, ma all'interno dell'orario di lavoro, è evidente che i soggetti hanno diritto anche al buono pasto, pertanto tale inciso sembrerebbe lasciare la  possibilità di concedere i buoni pasto ai vigili che usufruirebbero della mensa a inizio o fine turno, ma fuori dell'orario di lavoro (o recuperando il tempo della pausa)?

4. che possano stabilire che costoro possano fruire di una pausa per la consumazione dei pasti che potrà essere collocata anche all'inizio o alla fine di ciascun turno;
domanda: se la pausa è all'interno dell'orario la durata deve essere oggetto di contrattazione, ma sembrerebbe implicito che conta nell'orario (già prima della novellazione di cui al comma 4bis, art. 177?

5. che in sede di contrattazione decentrata si debba determinare la durata della pausa.
domanda: anche nel caso in cui si imponesse il recupero del tempo impiegato per la pausa?

  

 

PARERE

 

L’articolo 178, comma 3 dell’"Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d’Aosta." prevede espressamente la necessità di individuare tramite lo strumento delle contrattazione decentrata le figure professionali per le quali, in considerazione della necessità di garantire il regolare svolgimento dell’attività e la continuità del servizio e laddove non sia possibile introdurre modificazioni nell’organizzazione del lavoro, si possa consentire la fruizione della pausa pranzo di durata stabilita sempre tramite contrattazione decentrata e collocata anche ad inizio o fine turno.
Relativamente, quindi, alla domanda contrassegnata con il n. 1 si evidenzia che i beneficiari devono essere individuati in base alla loro posizione ad al loro profilo professionale e la contrattazione decentrata dovrà fissare anche ulteriori peculiarità qualora, come accennato nella nota di codesta Amministrazione comunale, non tutto il personale della posizione e profilo individuati risulti coinvolto nel progetto dell’Amministrazione stessa.
E’ altresì palmare, per rispondere al quesito contrassegnato con il n. 2, che l’esigenza di garantire il regolare svolgimento delle attività e la continuità dell’erogazione dei servizi nonché l’impossibilità di introdurre modificazioni nell’organizzazione del lavoro devono essere previamente e puntualmente accertate dall’Amministrazione procedente.
Relativamente al quesito n. 3, pare a questa Agenzia che il disposto di cui all’art. 178, comma 3 del citato Testo unico oltre a garantire il diritto alla fruizione della pausa mensa anche per i soggetti individuati tramite la contrattazione decentrata come già sopra ricordato, dispone altresì, in considerazione della peculiarità dello svolgimento della prestazione lavorativa degli stessi, la possibilità che la detta pausa possa ricadere ad inizio o fine turno affinché detti dipendenti non risultino svantaggiati rispetto ai colleghi che svolgono un orario di lavoro spezzato secondo lo schema di cui all’art. 177, comma 2. Qualora, invece, anche i detti dipendenti si trovassero nelle condizioni di potere effettuare la pausa pranzo all’interno dell’orario di lavoro ricadrebbero nella condizione ordinaria di fruizione secondo le modalità stabilite nel citato articolo 177 e fermo restando che la disposizione prevede espressamente che la durata della pausa debba formare oggetto di contrattazione decentrata. La pausa pranzo comunque non può mai essere considerata come parte dell’orario di lavoro e la fruizione non contribuisce al soddisfacimento del debito orario.
Per quanto concerne, infine, il quesito contrassegnato con il n. 4 si rinvia a quanto già riportato nelle risposte precedenti mentre per quello contrassegnato con il n. 5 si può solo ribadire il concetto che la pausa non fa parte dell’orario di lavoro.

Contratto correlato