Richiesta di parere in materia di fruizione dei permessi prevista dalla legge n. 104/1992.

Data:

29 aprile 2015

Riferimenti:

Protocollo n. 422

  

QUESITO

 

Una dipendente in data 26 marzo 2015 ha chiesto l'applicazione della normativa prevista dall'art. 33 della Legge 05/02/1992 n. 104 a decorrere dal 17 marzo 2015, data nella quale è stato valutato l'handicap della persona da assistere da parte della Commissione sanitaria regionale per l'accertamento dell'handicap ai sensi della legge 104/1992, il cui esito è pervenuto alla dipendente solo il 26 marzo 2015.

In data 26 marzo 2015, è stata rilasciata l'autorizzazione ad usufruire dei permessi lavorativi previsti dalla Legge 104/1992 con la precisazione dell'osservanza del rispetto delle condizioni ostative previste dal comma 3 dell'art. 33 della predetta legge, in quanto la persona da assistere risultava ricoverata a tempo pieno in struttura ospedaliera.

In data 30 marzo 2015 la dipendente ha prodotto la certificazione attestante il bisogno di assistenza da parte della persona disabile in situazione di gravità rilasciata dai sanitari della struttura ove la stessa è ricoverata a tempo pieno.

La dipendente nella seconda settimana del mese di aprile ha usufruito dei tre giorni di permesso previsti dalla L. 104/1992.

In data 21 aprile 2015 la dipendente ha chiesto di poter usufruire di n. 1,5 giornate di permesso ai sensi dell'art. 33 della L. 104/1992, maturate dal 17 marzo al 31 marzo e non usufruiti nel mese di marzo 2015.

Si chiede se sia possibile autorizzare la fruizione di quanto chiesto.

  

PARERE

   

In relazione alla richiesta di parere con la quale si chiedono delucidazioni circa l’applicazione delle norma di cui in oggetto con particolare riferimento alla possibilità di fruire dei permessi non utilizzati in mesi precedenti, si rassegnano le seguenti osservazioni.

E’ necessario premettere che il quesito, concernendo l’applicazione di norme di legge, esula dalla competenza dell’ARRS ma che, in un’ottica di fattiva collaborazione, si ritiene comunque di fornire le indicazioni richieste fermo restando che le stesse hanno valore limitato al fatto di rappresentare unicamente l’opinione di questa Agenzia.

I tre giorni di permesso di cui all’articolo 33, comma 3 della legge 05 febbraio 1992, n. 104 rappresentano la quantità massima concedibile in un mese al soggetto avente diritto per l’assistenza alla persona portatrice di handicap (sempreché siano rispettate tutte le condizioni che la norma stessa prevede) e, pertanto, le ulteriori giornate concesse sarebbero in contrasto con quanto disposto dalla norma anche nel caso in cui in precedenti mesi i tre giorni non fossero stati completamente sfruttati.

Contratto correlato