QUESITO
Si richiede un parere in merito all'applicazione dell'articolo in oggetto indicato per il seguente caso:
un dipendente di questo comune che nell'anno accademico 2009/2010 risultava iscritto al 1° anno del corso di laurea specialistica, nuovo ordinamento, ha presentato la certificazione attestante i crediti formativi universitari conseguiti nell'anno stesso che risultano inferiori al 50% dei CFU previsti dal piano di studi dell'anno medesimo (CFU conseguiti 20 su 56 CFU previsti dal piano di studi. Si fa presente che nello stesso anno accademico 2009/2010 il dipendente ha conseguito la laurea breve, nuovo ordinamento.
Alla luce di quanto sopra esposto si richiede se possa essere riconosciuto per l'anno accademico 2009/2010 il diritto allo studio come disciplinato dall'art. 7 del CCRL 21.05.2010.
PARERE
A riscontro della Vs. nota prot. n. 19380 del giorno 16 novembre 2010 in merito alla disciplina del diritto allo studio, previsto dalla normativa pattizia di cui in oggetto, si formulano le seguenti osservazioni.
La disposizione contrattuale relativa al diritto allo studio contiene espressa previsione per il caso sottoposto all’attenzione di questa Agenzia; infatti, l’art. 20 del CCRL 24 dicembre 2002, nella formulazione novellata dell’art. 7 del CCRL 21 maggio 2008, prevede all’ultimo periodo del comma 8: “In mancanza delle predette certificazioni (nel caso che qui interessa, quelle relative al superamento degli esami o all’ottenimento dei crediti) i permessi già utilizzati vengono considerati come congedo ordinario, se richiesto dal dipendente, o come aspettativa per motivi personali.”.
Non pare aver rilievo, nella fattispecie, il fatto che il dipendente abbia conseguito la laurea del corso triennale (c.d. laurea breve) in quanto questa riguarda il precedente triennio del corso di studi e la norma nulla prevede in proposito. Qualora, pertanto, i permessi per il diritto allo studio siano stati richiesti e concessi per frequentare il 1° anno della laurea specialistica e sostenere i relativi esami trova applicazione la sopraccitata disposizione di cui al comma 8.