Richiesta di parere in materia di corsi di formazione periodica per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente e possibilità di riconoscimento delle ore di formazione quali prestazione di lavoro.

Data:

20 febbraio 2013

Riferimenti:

Protocollo n. 181

   

QUESITO

 

Oggetto: partecipazione dei dipendenti degli enti locali ai corsi di formazione finalizzati al conseguimento della carta di qualificazione del conducente, ai sensi del d.lgs. 21 novembre 2005, n.286 e possibilità di riconoscimento delle ore di formazione quali prestazioni lavorative o riposo compensativo, ai sensi dell’accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d’Aosta.
Il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, Capo II, in attuazione della Direttiva 2003/59/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2003, ha sancito, per la parte di interesse, quanto segue:
- art. 14: per i conducenti che effettuano professionalmente autotrasporto di persone e di cose su veicoli per la cui guida è richiesta la patente della categoria “D” l’obbligo di qualificazione iniziale e l’obbligo di formazione periodica per il conseguimento della “carta di qualificazione del conducente”;
- art. 18, comma 2: la “carta di qualificazione del conducente” ha sostituito il “certificato di abilitazione professionale” di tipo KC e KD previsto dall’art. 311 del DPR 495/1992. Per quanto riguarda il trasporto di scolari, quest’ultimo prevedeva il certificato di abilitazione di tipo KD per il cui rilascio era necessaria la patente di categoria “D”;
- art. 19: la “carta” è rilasciata a seguito di specifico corso e previo superamento di un esame di idoneità;
- art. 20: tutti i conducenti titolari della carta di qualificazione sono tenuti al rinnovo della medesima, ogni cinque anni, dopo aver frequentato obbligatoriamente un corso di formazione secondo le modalità stabilite nel decreto medesimo.
Alla luce di quanto sopra esposto, considerato che diverse amministrazioni locali svolgono direttamente con proprio personale dipendente il servizio di scuolabus e facendo seguito alle diverse richieste pervenute dagli amministratori e dai segretari degli enti locali, si richiede se, ai sensi dell’accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d’Aosta, le ore di presenza al corso da svolgersi al di fuori dell’orario di servizio possano essere riconosciute ai dipendenti interessati come prestazioni lavorative e se potrebbe in tal caso, essere utilizzato l’istituto del riposo compensativo per le ore svolte.

  

PARERE

    

A riscontro della Vs. richiesta di parere concernente la richiesta di chiarimenti circa la possibilità di considerare le ore di formazione periodica di cui in oggetto previste dal d. lgs. n. 286/2005 e dal D.M. 16 ottobre 2009, si rassegnano le seguenti osservazioni.
Pare a questa Agenzia che per i casi dei dipendenti pubblici con profilo di autista di scuolabus e effettivamente adibiti a detta attività che necessitano di frequentare i corsi di formazione periodica al fine di mantenere l’indispensabile permesso di guida di mezzi destinati al trasporto collettivo di persone, non si possa ipotizzare, in assenza di specifica previsione, che i relativi corsi di formazione obbligatori possano essere considerati come attività lavorativa; spetta, infatti, al dipendente interessato mantenere i requisiti psico-fisici e tecnici necessari al fine di ottenere il rinnovo dell’abilitazione alla guida per lo svolgimento delle proprie mansioni istituzionali.

Contratto correlato