Richiesta di parere in materia di conteggio del periodo di maternità per la liquidazione del salario di risultato.
26 ottobre 2012
Protocollo n. 1183
QUESITO
Dal parere espresso dall'ARRS al CELVA in data 4 aprile 2012 su quanto in oggetto si evince che l'Amministrazione regionale, sulla base di una contrattazione decentrata, legittimamente procede alla liquidazione del salario di risultato ai propri dipendenti computando i periodi di assenza per congedo di maternità obbligatoria ai fini della valutazione delle performances individuali, quale attività lavorativa utile.
Si richiede se anche gli Enti Locali, sottoscrivendo una contrattazione decentrata in tal senso, possano procedere allo stesso modo.
Quanto sopra per non creare disparità di trattamento tra dipendenti del Comparto Unico, in linea con quanto ribadito nel parere dell'ARRS del 20 agosto c.a. che sottolineava che il contratto non vada interpretato in maniera esclusivamente letterale laddove una siffata interpretazione conducesse a contrattazioni di settore tali da determinare disparità di trattamento nei confronti dei dipendenti soggetti alla stessa disciplina contrattuale collettiva di livello di comparto.
PARERE
A riscontro della Vs. nota del giorno 11 ottobre 2012, trasmessa a questa Agenzia tramite il servizio Adhoc del CELVA, si rassegnano le seguenti osservazioni.
Il trattamento economico delle dipendenti in congedo per maternità risulta disciplinato dall’art. 063 dell’”Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d’Aosta.” che ha ripreso senza modificazioni il disposto di cui all’art. 11 del C.C.R.L. 24 dicembre 2002.
Il primo comma del sopraccitato art. 063 stabilisce che alle lavoratrici ed ai lavoratori che beneficiano rispettivamente del congedo per maternità e di quello per paternità “spetta l’intera retribuzione fissa mensile, le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti, compresa la retribuzione di posizione”.
E’ evidente, quindi, che il salario di risultato non costituisce una voce della retribuzione attribuibile in caso di congedo per maternità o paternità in quanto trattasi di cespite accessorio non fisso né ricorrente e a ciò consegue che il periodo trascorso in congedo di maternità o paternità non può essere conteggiato al fine della corresponsione del salario di risultato.
Questa Agenzia, già con parere del giorno 02 maggio 2003, aveva espresso la posizione in base alla quale a decorrere dall’anno 2003 operava il disposto di cui al sopraccitato art. 11 del C.C.R.L. 24 dicembre 2002 che escludeva il salario di risultato dal trattamento economico attribuibile alle dipendenti in congedo per maternità; detto orientamento è stato confermato nel parere 509 del giorno 4 aprile 2012 nel quale, pur prendendo atto del contenuto dell’accordo decentrato sottoscritto dall’Amministrazione regionale, si ribadisce “Resta fermo ad avviso di questa Agenzia che risulta prevalente la disposizione di cui all’art. 063, comma 1 (ex art. 11 CCRL 24/12/2002) dell’ «Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d’Aosta.»”.
Di conseguenza, anche un eventuale accordo che prevedesse una disposizione analoga a quella dell’Amministrazione regionale risulterebbe in contrasto con la prevalente norma di primo livello contenuta nel più volte citato art. 063 dell’ “Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d’Aosta.”. Per quanto concerne, infine, la disparità di trattamento che questa Agenzia ha rilevato nel parere citato da codesta Amministrazione comunale (n. 1001 del 20 agosto 2012) si deve necessariamente sottolineare in primo luogo che detto parere concerne un’altra disposizione contrattuale e che, in secondo luogo, la disparità di trattamento discende, nella fattispecie esaminata col succitato parere n. 1001/2012, dall’applicazione della stessa disposizione contrattuale.