Richiesta di parere in materia di congedo parentale frazionato con rapporto di lavoro a tempo parziale verticale.

Data:

21 aprile 2015

Riferimenti:

Protocollo n. 404

 

QUESITO

  

Con la presente si inoltra richiesta di parere in merito a problematiche sorte in relazione alla richiesta di congedo parentale frazionato e tempo parziale verticale.

Premesso che:

la dipendente ha usufruito, unitamente al padre, del congedo parentale frazionato e prima di esaurire il periodo di 180 gg. ha chiesto ed ottenuto la trasformazione del contratto da tempo pieno a tempo parziale verticale per anni due con prestazione lavorativa di 3 giorni alla settimana su 5.

Prima di tale trasformazione la dipendente poteva ancora usufruire di giorni 68 dei 180 concedibili di cui 36 retribuibili come previsto dall'art. 64 comma 5 lett. a) dell'accordo 13/12/2010.

Si chiede se le giornate residue (sia i 68 gg che i 36) a seguito della trasformazione del contratto in P.T. verticale debbano essere riproporzionate oppure concesse per intero tenuto conto che:

- L'art. 64 "congedo parentale" dell'accordo 13/12/2010 definisce il diritto al congedo parentale ma nulla dice in merito al caso in esame

- L'art. 67 "Norma di rinvio" dell'accordo 13/12/2010 stabilisce che per quanto non disciplinato dagli art..... "64 (congedo parentale)"... si rinvia al D.Lgs. 151/2001 ed in particolare all'art. 60 "Lavoro a tempo parziale"

- L'art. 88 comma 6 dell'accordo 13/12/2010 riporta "per il part time verticale si applica il criterio di proporzionalità per le assenze dal servizio previste dalla legge e dal CCRL, ivi comprese quelle per malattia. In presenza di part time verticale è comunque riconosciuto per intero il periodo di astensione obbligatoria previsto dal D. Lgs. 151/2001, anche per la parte non cadente in periodo lavorativo"

- L'art. 6 comma 8 del CCNL del 14.9.2000 prevede che al dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale verticale "il permesso per matrimonio, l'astensione facoltativa ed i permessi per maternità spettano per intero solo per i periodi coincidenti con quelli lavorativi". Con l'orientamento applicativo RAL350 viene precisato che tale clausola "introduce una deroga alla regola generale della riduzione proporzionale del numero di assenze per servizio.

Si chiede inoltre se, in caso di proporzionamento, esso vada calcolato su 5 o su 7 giorni settimanali e se il medesimo conteggio possa essere utilizzato per definire le ore di ferie spettanti.

 

PARERE

  

 

E’ necessario, in primo luogo, rammentare che i giorni di congedo parentale previsti dall’articolo 068 dell’"Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche normative delle categorie del comparto unico della Valle d’Aosta" sono giorni di calendario e non di servizio.

Passando al quesito rappresentato da codesta Amministrazione comunale circa il riproporzionamento del sopraccitato periodo in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale verticale, questa Agenzia non può non rilevare che il già citato "Testo unico" all’articolo 088, comma 6 dispone espressamente in tal senso e prevede un’unica eccezione per il congedo di maternità (ex astensione obbligatoria).

Contratto correlato