Richiesta di parere in materia di conferimento dell'incarico di responsabile di servizio.
Data:
9 settembre 2011
Riferimenti:
Protocollo n. 687
QUESITO
Con riferimento a quanto disposto dall'art. 26, comma 7 e dall'art. 46 della l.r. 7 dicembre 1998, n. 54 nonché dall'art. 20 del Regolamento comunale degli uffici e dei servizi che si allega in copia, si richiede se l'incarico di responsabile del servizio possa essere legittimamente rifiutato.
Si chiede, inoltre, quali siano i limiti temporali, minimo e massimo, di durata dell'incarico, in particolare, se sia possibile il conferimento dello stesso per un periodo inferiore ad un anno ed infine, in caso di risposte affermative, quali siano le vigenti normative di riferimento.
PARERE
Le disposizioni riguardanti gli incarichi per i responsabili di servizio sono contenute, oltre che nelle norme di legge e di regolamento comunale richiamate nella nota di codesta spett. Amministrazione comunale, anche nell’articolo 039 dell’”Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d’Aosta.” sottoscritto in data 13 dicembre 2010.
Le norme di legge, contenute negli articoli 46, comma 7 e 26, comma 7 della legge regionale n. 54/1998 stabiliscono rispettivamente che i criteri e le modalità di conferimento e revoca degli incarichi di responsabili di servizio sono contenuti nel regolamento comunale e che l’organo competente al conferimento ed alla revoca è il Sindaco. Il contratto di lavoro, come già accennato, dedica ai detti incarichi la norma contenuta nell’articolo 039 nel quale si prevede che negli enti privi di posizioni dirigenziali oltre al Segretario comunale si applicano i principii di cui agli artt. 036 e 037 a dipendenti della Cat. D cui sia attribuita la responsabilità di uffici o servizi. Infine, l’art. 20 del regolamento comunale sancisce che il Sindaco attribuisce detti incarichi, previo parere della Giunta comunale e del Segretario, ai dipendenti di Cat. D per la responsabilità di Aree funzionali prevedendo al comma 2 anche l’impossibilità di rifiuto degli incarichi affidati.
Dalla suesposta disamina della normativa pare potersi ragionevolmente concludere che il dipendente investito di una responsabilità di servizio non possa rifiutare l’incarico in quanto la rinuncia non è prevista dal alcuna delle norme citate fra le cause di cessazione dell’incarico (si veda l’art. 037, terzo comma del Testo unico e l’art. 20, primo comma del regolamento comunale). A ciò si aggiunga che, di norma, è possibile rinunciare a propri diritti mentre, nel caso in esame, il conferimento dell’incarico di responsabile di servizio non risulta essere un diritto del dipendente ma tutt’al più un interesse e, una volta che sia stato conferito, un dovere da espletare dietro la corresponsione di specifici cespiti patrimoniali.
Relativamente, infine, alla durata degli incarichi, si sottolinea che il primo comma dell’art. 037 del Testo unico prevede solamente il limite massimo non superiore a tre anni e, pertanto, anche durate inferiori sono possibili.
Contratto correlato
Data:
13 dicembre 2010
/ Prot. 616