Richiesta di parere in materia di concessione dei permessi retribuiti di cui all'art. 060, comma 1, lett. d" dell'Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta."

Data:

29 giugno 2012

Riferimenti:

Protocollo n. 855

  

QUESITO

  

Un lavoratore ha chiesto di usufruire del permesso di cui all’art. 060, comma 1 lettera d) per il decesso di un parente, (la sorella della madre del lavoratore) il cui grado di parentela è oltre al grado di parentela previsto dalla lettera c) del medesimo comma. L’ufficio personale della comunità montana di appartenenza ha rappresentato al lavoratore che con riferimento al parere ARSS del 19 giugno 2003 - Gli eventi già disciplinati da specifiche norme contrattuali o di legge sono esclusi dai permessi retribuiti di cui all'art. 8 lettere d) e d bis) – non è possibile concedere tale permesso.
Negli ultimi anni l’ARAN, in alcune risoluzioni che ci avete indicato in sede di un primo esame informale della problematica si è espressa a favore della concessione di tali permessi per le cause specificate evidenziando proprio che “Il CCNL non ha disciplinato la materia, preferendo rinviarla alla discrezionalità dei singoli enti che dovranno valutare, in rapporto alle esigenze manifestate dal dipendente, l’eventuale sussistenza di ragioni di servizio tali da impedire la concessione del permesso”.
 
In considerazione del fatto che dalla data del parere ARRS sono trascorsi parecchi anni e delle più recenti posizioni dell’ARAN che parrebbero invece orientate alla concessione del permesso (lettera d) od e) del comma 1 sopra richiamato) in casi analoghi a quello in parola,  mi pare importante capire se a livello regionale ci sia forse la possibilità di una “revisione” dell’applicazione contrattuale o se sia confermata la precedente indicazione.
  
 
PARERE
   
  
A riscontro della Vs. nota nella quale si chiede se il permesso retribuito di cui in oggetto possa essere concesso in caso di decesso di un parente il cui grado di parentela vada al di là di quanto previsto dall’art. 060, comma 1, lett. “c” dal momento che nel precedente parere di questa Agenzia prot. 392 del 19/06/2003 si era affermato che “Gli eventi già disciplinati da specifiche norme contrattuali o di legge sono esclusi dai permessi retribuiti di cui all’art. 8, lett. d) e d bis) [ora art. 060, comma 1, lett. “d” ed “e” del testo unico di cui in oggetto] e che in ambito nazionale la pareristica ARAN è orientata nel senso di prevederne la possibilità di utilizzazione, si rassegnano le seguenti conclusioni.
 
Si può ritenere che l’indirizzo interpretativo dell’ARAN possa essere preso in considerazione non essendo in contrasto né con le previsioni contenute nella normativa pattizia di primo livello del comparto unico regionale né, a ben vedere, col sopraccitato parere di questa Agenzia. Le lettere “d” ed “e” del comma 1 del citato articolo 060 non contengono, infatti, un’indicazione delle fattispecie che possono beneficiare dei relativi permessi e, pertanto, detta indicazione è rimessa alla valutazione dei singoli enti.
 
Resta da sottolineare che gli enti del comparto dovrebbero adottare atti di disciplina delle casistiche rientranti nelle fattispecie di cui alla citate lettere “d” ed “e” al fine di garantire un’applicazione equa ed uniforme dei due istituti.

Contratto correlato