QUESITO
L'art. 167 "trattamento di trasferta" del T.U. prot. n. 616 del 13.12.2010, al comma 2, lettera c), cita: ...(Al personale di cui al comma 1, oltre alla normale retribuzione, compete:)..."il compenso per il lavoro straordinario, nel caso in cui l'attività lavorativa nella sede della trasferta si protragga per un tempo superiore al normale orario di lavoro previsto per la giornata. Si considera, a tale fine, solo il tempo effettivamente lavorato, tranne nel caso degli autisti, per i quali si considera attività lavorativa anche il tempo per il viaggio e quello impiegato per la sorveglianza e custodia del mezzo".
L'amministrazione scrivente chiede se la deroga sia applicabile anche al personale della polizia locale, in particolare alle seguenti figure professionali di: agente di polizia locale, comandante, vice comandante, agente di polizia locale-messo-autista ed in quali casi.
Ai fini di precisare quali siano le mansioni prevalenti svolte dalle figure professionali di: agente di polizia locale, comandante, vice comandante e di agente di polizia locale-messo-autista nell'ambito delle loro prestazioni lavorative si specifica che l'agente di polizia locale-messo-autista occasionalmente svolge le mansioni di autista di scuolabus, in sostituzione del titolare del posto in pianta organica in caso di sua assenza, nei periodi di apertura delle scuole materne, elementari e medie. Non è possibile quantificare le giornate, ma relativamente all'anno 2011 l'agente di p.locale ha dovuto svolgere il servizio di scuolabus solamente in due giornate.
PARERE