QUESITO
L'art. 167 "trattamento di trasferta" del T.U. prot. n. 616 del 13.12.2010, al comma 2, lettera c), cita: ...(Al personale di cui al comma 1, oltre alla normale retribuzione, compete:)..."il compenso per il lavoro straordinario, nel caso in cui l'attività lavorativa nella sede della trasferta si protragga per un tempo superiore al normale orario di lavoro previsto per la giornata. Si considera, a tale fine, solo il tempo effettivamente lavorato, tranne nel caso degli autisti, per i quali si considera attività lavorativa anche il tempo per il viaggio e quello impiegato per la sorveglianza e custodia del mezzo".
L'amministrazione scrivente chiede se la deroga sia applicabile anche al personale della polizia locale, in particolare alle seguenti figure professionali di: agente di polizia locale, comandante, vice comandante, agente di polizia locale-messo-autista ed in quali casi.
Ai fini di precisare quali siano le mansioni prevalenti svolte dalle figure professionali di: agente di polizia locale, comandante, vice comandante e di agente di polizia locale-messo-autista nell'ambito delle loro prestazioni lavorative si specifica che l'agente di polizia locale-messo-autista occasionalmente svolge le mansioni di autista di scuolabus, in sostituzione del titolare del posto in pianta organica in caso di sua assenza, nei periodi di apertura delle scuole materne, elementari e medie. Non è possibile quantificare le giornate, ma relativamente all'anno 2011 l'agente di p.locale ha dovuto svolgere il servizio di scuolabus solamente in due giornate.
PARERE
A riscontro della richiesta di parere con la quale si chiede di conoscere se l’attribuzione del compenso per lavoro straordinario per il tempo del viaggio prevista, quale eccezione, per gli autisti ai sensi dell’art. 167, comma 2, lett. “c” (ora art. 170) dell’”Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d’Aosta.” possa essere estesa anche al personale della polizia locale ed, in particolare, ai profili professionali Comandante, Vice-comandante e Agente di polizia locale –messo –autista, si formulano le seguenti osservazioni.
Si ritiene che allorquando il contratto collettivo di lavoro cita, come nel caso di specie, gli “autisti”, faccia riferimento ai profili professionali di coloro che sono istituzionalmente e formalmente investiti della mansione di guida di veicoli della pubblica amministrazione di appartenenza con inquadramento nel profilo B2; non pare, quindi, che l’eccezione contemplata dal sopraccitato art. 167, secondo comma, lett. c, possa essere estesa ad altri soggetti che, occasionalmente, provvedano alla guida di un mezzo della pubblica amministrazione.
Siccome, nel caso delle mansioni di autista di scuolabus vi è una richiesta dell’Ente in tal senso, dette mansioni anche se svolte fuori orario di lavoro non possono che essere considerate prestazioni aggiuntive di lavoro e retribuite come straordinario; diversamente, nel caso di svolgimento delle funzioni di agente della polizia locale in altre sedi, nulla spetterebbe per il tempo di viaggio.