Richiesta di parere in materia di attribuzione dell'indennità di rischio ex art. 160 dell'Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta"."
26 ottobre 2012
Protocollo n. 1180
QUESITO
Con la presente si comunica che la scrivente Amministrazione ha sottoscritto con le OO.SS. competenti apposito accordo di contrattazione decentrata per il riconoscimento delle prestazioni lavorative che comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e l'integrità personale ai cantonieri dallo 01.03.2011, data di nomina della sottoscritta a segretario del Comune, provvedendo quindi alla liquidazione mensile delle spettanze dovute.
Una delle OO.SS. sottoscriventi detto accordo, a seguito di istanza di proprio iscritto, richiede all'Amministrazione di provvedere al pagamento di detta indennità al dipendente in questione a far data dall'istituzione di detta indennità "in virtù del fatto che il dipendente ha sempre svolto la medesima mansione".
Ci si interroga se detta indennità sia dovuta anche in assenza di contrattazione decentrata che riconosca l'esposizione continua e diretta ai rischi ante 01.03.2011 e, ove dovuta, se esistano e quali siano i termini di prescrizione di detto credito.
PARERE
A riscontro della Vs. nota del giorno 01 ottobre 2012, concernente la corresponsione dell’indennità di rischio di cui all’art. 160 del testo unico di cui in oggetto, anche in caso di assenza di contrattazione decentrata che espressamente individui le attività rischiose, si rassegnano le seguenti osservazioni.
Devesi, in primo luogo, rilevare che i contratti decentrati, ai sensi dell’art. 47, comma 11 della legge regionale n. 22/2010, devono essere trasmessi alla scrivente Agenzia entro 5 giorni dalla data della stipulazione, corredati delle relative relazioni per la prevista verifica sulla coerenza con i criteri ed i limiti contenuti nella contrattazione di primo livello e che, in difetto di tale trasmissione, la contrattazione decentrata non risulta valida. Incidentalmente, si rileva che il contratto decentrato in esame non risulta in armonia con il disposto di cui al sopraccitato articolo 160 il quale prevede che si debbano individuare le “prestazioni di lavoro che comportano diretta e continua esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e per l’integrità personale”; la citata contrattazione decentrata è limitata, infatti, fatto salvo un accenno nelle premesse ai giorni di effettuazione dello sgombero neve per un solo dipendente, all’individuazione dei soggetti destinatari dell’indennità con le rispettive categorie ed i relativi profili.
E’ necessario, inoltre, evidenziare che l’attività di sgombero neve (per la quale è stata prevista la contrattazione decentrata in esame e la corresponsione della relativa indennità) risulta già disciplinata e retribuita ai sensi delle disposizioni di cui al contratto di settore del giorno 26 settembre 2007 nel quale sono previsti gli specifici cespiti da corrispondere per lo svolgimento dell’attività in parola. Non appare, di conseguenza, giustificata l’erogazione di un ulteriore cespite economico.