Richiesta di parere concernente l'istituto delle quattro giornate di riposo di cui all'art. 3, comma 3 del C.C.R.L. 24 dicembre 2002 nella formulazione novellata dall'art. 1bis C.C.R.L. 21 maggio 2008.

Data:

12 settembre 2010

Riferimenti:

Protocollo n. 608

 

QUESITO

 

Con la presente si richiedono delucidazioni relative alla fruizione delle 4 giornate di riposo di cui all'art. 1bis, comma 3, del CCRL del 21.05.2008 e più precisamente:

1. se sia corretto inglobarle con le ferie ossia 28 gg. di ferie + 4 gg. = 32 giornate di ferie (in caso di orario di lavoro articolato su 5 giorni settimanali) e quindi stesso calcolo per il monte ore (202+29=231);

2. se sia, invece, più corretto separare del tutto i due istituti in quanto, come previsto dalla l. 937/1977, le 4 giornate non possono essere portate a residui nell'anno successivo e sono monetizzabili a differenza del congedo ordinario;

3. il calcolo riproporzionato al servizio delle suddette giornate spettanti come va effettuato:

- considerando il personale con contratto a part-time il monte ore di 29 varia?

- La riproporzione è come per le ferie sui 12 mesi?

- Oppure si considerano le date effettive delle festività soppresse: es. se un dipendente viene assunto il 20 marzo, la festività del 19 marzo la perde, quindi le giornate citate in precedenza diventano 3 spettanti?

- Quali sono le date corrette da considerare?

 

PARERE

 

L’istituto delle giornate di riposo di cui in oggetto è disciplinato in modo molto simile a quanto previsto anche dal contratto nazionale per le categorie degli enti locali e l’ARAN ha espressamente sostenuto che il regime giuridico di dette giornate, essendo qualificate come “giornate di riposo”, è sostanzialmente assimilato a quello delle ferie e che, di conseguenza, ai fini della loro maturazione non possono non trovare applicazione le stesse regole valevoli per le ferie. L’ARAN sostiene anche che detta posizione risulta corroborata da una decisione del Consiglio di Stato (Sez. VI 20/10/1986, n. 802) che, ancora vigente il regime pubblicistico del pubblico impiego, ha qualificato dette giornate non come permessi ma come congedo ordinario sia pure in presenza di un differente procedimento amministrativo predisposto ai fini delle loro fruizione.
Venendo ora alla disciplina contenuta nel C.C.R.L. del 24 dicembre 2002, la lettura testuale del comma 3 dell’art. 3 pare ricondurre il regime delle giornate di cui all’art 1, comma 1, lett. “b” della legge n. 937/1977 a quello delle ferie in quanto si dispone testualmente che “Oltre alle ferie di cui al comma 1 il dipendente ha diritto ad ulteriori 29 ore corrispondenti alle quattro giornate di riposo di cui all’art. 1, c. 1, lett. b) della l. n. 937/1977.”.
Dal momento che la norma di cui al comma 1 dello stesso articolo 3 prevede il diritto del dipendente a beneficiare di 202 ore lavorative all’anno di ferie, il rinvio fatto dal comma 3 non fa che rafforzare l’equiparazione dei due istituti e, pertanto, a parere di questa Agenzia, il regime applicabile alle 29 ore corrispondenti alle 4 giornate di riposo ex l. n. 937/1977, non può che essere quello delle ferie stesse almeno per gli aspetti evidenziati nella nota di codesta Amministrazione di richiesta del parere.

Contratto correlato