Richiesta di parere concernente l'applicazione dell'art. 53 del Testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle Categorie del Comparto unico della Valle d'Aosta (ex artt. 5 C.C.R.L. 24/12/2002 e 2 C.C.R.L. 21/05/2008).
15 febbraio 2011
Protocollo n. 151
QUESITO
La Scrivente richiede un chiarimento ai fini della corretta applicazione della disciplina riguardante la malattia di cui all'articolo 5 del C.C.R.L. 24 dicembre 2002, così come sostituito dal CCRL 21 maggio 2008 e successivamente modificato nell'inserimento come art. 53 nel testo unico delle disposizioni contrattuali, economiche e normative delle categorie del Comparto unico della Valle d'Aosta. Il chiarimento è conseguente al contrasto interpretativo rilevato tra l'orientamento ARAN e ARRS sulla stessa identica disciplina.
Si riportano di seguito gli orientamenti applicativi pubblicati nel sito dell'ARAN in riferimento ai corrispondenti articoli (identici a quelli che a livello nazionale regolano la materia).
Orientamenti interpretativi ARAN:
795-21A. Modalità di computo
795-21A1. E’ possibile chiarire come deve essere fatto il conteggio delle assenze per malattia al fine di determinare l’eventuale superamento del periodo di comporto e stabilire il trattamento economico dell’assenza?
Il sistema di computo delle assenze per malattia, ai fini dell’applicazione delle previsioni dell’art.21 del CCNL del 6.7.1995, sia con riferimento alla verifica del rispetto del periodo massimo di conservazione del posto che della determinazione del trattamento economico da corrispondere al dipendente in occasione di ogni periodo morboso, ha carattere dinamico.
Pertanto, man mano che trascorre il tempo e si passa da un anno all’altro, in base al meccanismo dello scorrimento annuale, in occasione di ogni ulteriore episodio morboso, sarà necessario procedere alla sommatoria di tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti l’ultimo in atto.
Di volta in volta, in base alle risultanze derivanti dalla somma dei giorni di assenza dell’ultima malattia con quelli intervenute allo stesso titolo nei tre anni immediatamente precedenti la stessa, il datore di lavoro pubblico:
a) verifica il rispetto del periodo massimo di conservazione del posto in caso di malattia del dipendente ai sensi dell’art.21, comma 1, del CCNL del 6.7.1995 (ed eventualmente ai sensi del comma 2) ;
b) determina il trattamento economico da corrispondere allo stesso; infatti, sulla base dell’entità delle assenze risultanti dal computo effettuato in occasione dell’’ultima malattia, il lavoratore si collocherà in una delle diverse articolazioni temporali previste all’interno del periodo massimo di 18 mesi e riceverà il trattamento economico previsto nella misura prevista dall’art.21, comma 7, del CCNL, per ciascuna di esse (100% della retribuzione per i primi 9 mesi di assenza; 90 % per i successivi 3 mesi; 50% della retribuzione per gli ulteriori 6 mesi).
Dato il carattere dinamico del sistema, la circostanza che in un dato momento il dipendente si trovi, sulla base delle assenze effettuate, nel periodo per il quale viene corrisposta una retribuzione pari al 90% della retribuzione, non vuol dire che necessariamente da quel momento le ulteriori assenze potranno essere remunerate solo in tale misura oppure in quella più bassa pari al 50% della retribuzione ma è sempre necessario, di volta in volta, procedere al calcolo di cui al punto B); pertanto, potrebbe accadere che, decorso un significativo arco temporale dalle precedenti assenze per malattia, scorrendo in avanti il triennio di riferimento (con la conseguente possibile esclusione dal computo dei precedenti periodi di assenza per malattia più remoti nel tempo), sommando l’ultimo periodo di malattia a quelli ricomprese nei tre anni immediatamente antecedenti allo stesso, il numero dei giorni risultanti da tale operazione consente di collocare di nuovo il dipendente nella prima fascia retributiva stabilita dall’art. 21, comma 7 (assenze retribuite al 100%); in proposito consigliamo di fare riferimento agli specifici esempi contenuti nella “Tabella A” allegata al CCNL integrativo sottoscritto il 13.5.1996.
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1. Applicazione dell' art. 21, comma 1 .
1.1. Si supponga che un dipendente, dopo il 6 luglio 1995, si assenti per malattia secondo il seguente schema:
- dal 10 settembre 1995 al 10 novembre 1995 (due mesi);
- dal 15 gennaio 1996 al 15 novembre 1996 (dieci mesi);
- dal 20 luglio 1998 al 20 febbraio 1999 (sette mesi - ultimo episodio morboso).
Per stabilire se e quando sarà superato il cosiddetto "periodo di comporto" è necessario:
-sommare le assenze intervenute nei tre anni precedenti la nuova malattia;
-sommare a tali assenze quelle dell'ultimo episodio morboso.
Applicando tali regole si ha:
- totale assenze effettuate dal 19 luglio 1995 al 19 luglio 1998: dodici mesi
- ultimo episodio morboso: sette mesi
- totale: diciannoove mesi
Al 20 gennaio 1999 il dipendente avrà totalizzato 18 mesi di assenza. Dal 21 gennaio 1999 egli avrà quindi superato il periodo massimo consentito di assenza retribuita (salva la possibilità di fruire di un ulteriore periodo di assenza non retribuita di diciotto mesi).
1.2. Si supponga ora che il Dirigente si assenti secondo il seguente schema:
- dal 10 settembre 1995 al 10 novembre 1995 (due mesi);
- dal 15 gennaio 1996 al 15 novembre 1996 (dieci mesi);
- dal 20 dicembre 1997 al 20 giugno 1998 (sei mesi);
- dal 20 dicembre 1999 al 20 gennaio 2000 (un mese - ultimo episodio morboso).
Applicando le regole illustrate nel punto 1.1. si può verificare che il dipendente ha ancora diritto alla conservazione del posto con retribuzione per un periodo di undici mesi (salva la possibilità di fruire di un ulteriore periodo di assenza non retribuita di diciotto mesi).
Infatti:
- totale assenze effettuate dal 19 dicembre 1996 al 19 dicembre 1999: sei mesi
- ultimo episodio morboso: un mese
- totale: sette mesi
Al 20 giugno 1998 il dipendente completa, ma non supera, il periodo consentito; successivamente egli non effettua assenze fino al 20 dicembre 1999, con la conseguenza che al fine del computo dei tre anni si dovrà andare a ritroso fino al 19 dicembre 1996, senza tener conto delle assenze precedenti tale ultima data. Al 20 gennaio 1999 egli avrà totalizzato solo sette mesi di assenza.
2. Applicazione dell' art. 21, comma 7 - Trattamento economico.
2.1. Per stabilire il tipo di trattamento economico da applicare al caso concreto è innanzitutto necessario stabilire, secondo le regole illustrate nel punto 1, quante assenze sono state effettuate negli ultimi tre anni e sommare a queste ultime quelle del nuovo episodio morboso. Fatto questo si tratta di applicare meccanicamente quanto stabilito nel comma 7, dell'art. 21 e, fino alla scadenza del contratto, nel comma 15 dello stesso articolo. Per stare agli esempi fatti nel punto 1, il dipendente avrà diritto al seguente trattamento economico:
Caso illustrato nel punto 1.1.:
- dal 10 settembre 1995 al 10 novembre 1995 (due mesi) - Intera retribuzione;
- dal 15 gennaio 1996 al 15 novembre 1996 (dieci mesi) -:
Intera retribuzione fino al 15 agosto 1996; 90% della retribuzione fino al 15 novembre 1996;
- dal 20 luglio 1998 al 20 febbraio 1999 (sette mesi) - 50% della retribuzione fino al 20 gennaio 1999.
Dal 21 gennaio 1999 l'assenza non è retribuita (questo a prescindere dall'eventuale richiesta fatta ai sensi del comma 2, dell'art. 21).
Caso illustrato nel punto 1.2.:
- dal 10 settembre 1995 al 10 novembre 1995 (due mesi) - Intera retribuzione;
- dal 15 gennaio 1996 al 15 novembre 1996 (dieci mesi) - :
Intera retribuzione fino al 15 agosto 1996; 90% della retribuzione fino al 15 novembre 1996;
- dal 20 dicembre 1997 al 20 giugno 1998 (sei mesi) - 50% della retribuzione;
- dal 20 dicembre 1999 al 20 gennaio 2000 (un mese) - 100% della retribuzione.
N.B. Trattandosi di assenze di lunga durata, in entrambi i casi esemplificati, durante i periodi di retribuzione intera deve essere corrisposto anche il trattamento economico accessorio come determinato nella tabella n. 1 allegata al CCNL stipulato in data 6 luglio 1995. A prescindere dalla durata della malattia, viene sempre corrisposto l'assegno per il nucleo familiare. Inoltre, come già precisato, fino alla scadenza del contratto trova applicazione l' art. 21, comma 15, ultimo capoverso.
(tratto da www.aranagenzia.it)
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Facendo riferimento alla risposta fornita dall'ARRS in data 01/02/2008 n. 69, si illustra di seguito un esempio per sottolineare la portata della diversa interpretazione:
Periodi di assenza:
1. dal 10.09.2005 al 10.112005 → (2 mesi) → retribuiti al 100%
2. dal 15.01.2006 al 15.11.2006 → (10 mesi):
a. retribuiti al 100% fino al 15.08.2006 (7 mesi)
b. retribuiti al 90% dal 16.08.2006 al 15.11.2006
3. dal 20.12.2007 al 20.06.2008 → (6 mesi) → retribuiti al 50%
Nuovo evento morboso: 20.12.2009 - 20.09.2010
La data di partenza del triennio di riferimento è il 20.12.2006, pertanto le prime due assenze (essendo precedenti) non vanno conteggiate, mentre quella dal 20.12.2007 al 20.06.2008 rientra nel periodo utile.
Trattamento economico:
A LIVELLO REGIONALE la malattia del triennio è cosi retribuita:
a. 20.12.2007 - 20.06.2008 (6 mesi): 50%
b. 20.12.2009 - 19.03.2010 (fino al 270° giorno): 100 %
c. 20.03.2010 - 19.06.2010 (dal 271° al 360° giorno): 90%
d. 20.06.2010 - 20.09.2010 (dal 361° giorno): 50%
A LIVELLO NAZIONALE la malattia del triennio è così retribuita:
a. 20.12.2007 - 20.06.2008 (6 mesi): 50%
b. 20.12.2009 - 19.09.2010 (9 mesi): 100%
c. 20.09.2010: 90%
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Alla luce degli esempi sopra riportati, si chiede di riesaminare la questione relativa al trattamento economico dei periodi di malattia non consecutivi, considerando i diversi effetti economici che comportano le interpretazioni rappresentate.
PARERE
Questa Agenzia non può che confermare il proprio precedente parere prot. n. 69 del giorno 01/12/2008 che appare rispettoso del disposto contrattuale in quanto il comma 6 dell’art. 53 del Testo unico prevede che ai fini del conteggio del periodo di comporto si debbano sommare tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti l’ultimo episodio morboso con la sola eccezione dei periodi di ricovero ospedaliero.
A parere di quest’Agenzia, inoltre, non si rilevano differenze tra il proprio sopraccitato parere e quello dell’ARAN.