Quesiti e pareri

23/11/2010 Prot. 555/2010

Richiesta di parere concernente l'applicabilità agli operai e impiegati forestali dell'art. 6, comma 12, del D.L. n. 78/2010 convertito in L. n. 122/2010 riguardante la soppressione delle indennità riguardanti l'utilizzazione del proprio mezzo di trasporto.

QUESITO

 

Con la presente si trasmette, in allegato, copia della deliberazione della Giunta regionale n. 3255 in data 5.11.2010, avente per oggetto "Approvazione della regolamentazione concernente l'utilizzo da parte del personale dipendente dall'Amministrazione regionale, del mezzo proprio di trasporto, in applicazione dell'articolo 6, comma 12, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 7, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e copia della nota prot.n. 6625/LEG del 04 ottobre 2010, a firma del Presidente della Regione.

Si chiede pertanto, se l'articolo di cui sopra, debba essere anche applicato agli operai e impiegati forestali assunti con contratto di diritto privato e, pertanto, soggetti a specifica disciplina contrattuale che regola i rapporti di lavoro tra i lavoratori e gli Enti e più precisamente:

- il CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, che all'art. 15 "Mezzi di trasporto" recita: "Il datore di lavoro è tenuto a fornire al lavoratore un efficiente mezzo di trasporto, ove richiesto, per il normale disimpegno delle mansioni affidategli. Qualora il mezzo di trasporto non sia fornito dal datore di lavoro, ma dal lavoratore stesso, questi, ha diritto, a titolo di rimborso spese, ad una indennità pari alla tariffa ACI prevista per la fascia di percorrenza più bassa. Una indennità pari ad 1/5 del costo di un litro di benzina super per chilometro percorso, compete anche agli impiegati, qualora prestino la propria opera nei cantieri ed usino mezzi di trasporto propri per raggiungere il posto di lavoro dal centro di raccolta";

- il C.I.R.L. (22 maggio 2008) concernente gli impiegati e gli operai forestali dipendenti dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta, Titolo II, che all'art. 30 "Rimborso spese di trasporto", comma 1, recita: "Qualora l'Azienda, per il raggiungimento dei luoghi di lavoro, non provveda con mezzi propri, al dipendente che usi mezzi di trasporto privati spetta un rimborso pari a 1/4 del costo della benzina per chilometro percorso dalla sede di riferimento al luogo di lavoro", Titolo III che all'art. 41 "Rimborso spese per uso mezzo proprio", che recita: "Nel caso in cui per motivi di servizio, l'impiegato usi il proprio mezzo, allo stesso verrà corrisposto un rimborso chilometrico pari a un quarto del prezzo della benzina per il lavoro svolto al di fuori dell'abituale sede".

 

PARERE

  

A riscontro della nota, prot. n. 34871 del giorno 12 novembre 2010 di codesto spett. Assessorato riguardante l’applicabilità agli operai ed impiegati forestali della norma di legge di cui in oggetto, si rileva quanto segue.

E’ necessario premettere che il quesito posto, concernendo in larga misura l’applicazione di una norma di legge, esula dalla competenza dell’A.R.R.S. ma che, in un’ottica di fattiva collaborazione, si ritiene di fornire comunque le indicazioni richieste fermo restando che le stesse hanno valore puramente limitato al fatto di rappresentare l’opinione di questa Agenzia.

La disposizione di cui all’art. 6, comma 12 del D.L. n. 78/2010 sembra non consentire eccezioni circa l’ambito di applicazione poiché non sono previste ulteriori esclusioni al di là di quelle espressamente previste e non sembra neppure soccorrere la considerazione che detto personale risulta disciplinato da un contratto di tipo privatistico in quanto la citata norma del D.L. n. 78/2010 concerne il “personale contrattualizzato” di cui al D. lgs. n. 165/2001 e non pare possa mettersi in dubbio il fatto che anche gli operai e gli impiegati forestali siano personale contrattualizzato, cosa già evidenziata in una recente decisione del Tribunale di Aosta (9 gennaio 2009) concernente detto personale nella quale è stato chiaramente esplicitato che “… a seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. n. 165/2001 l’intero settore del pubblico impiego è stato contrattualizzato, sicché non pare lecito introdurre differenziazioni a seconda dell’assunta natura del rapporto che, ormai, è in ogni caso privatistica.”.

Non pare nemmeno invocabile il contenuto di cui al comma 20 del citato articolo 6 del D.L. n. 78/2010 che sancisce “Le disposizioni del presente articolo non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.”. Detta disposizione, infatti, secondo un’espressa interpretazione fornita dal Dipartimento legislativo e legale dell’Amministrazione regionale (pag. 2 nota prot. 6625/LEG del giorno 04 ottobre 2010), non incide sull’applicazione delle misure introdotte dagli altri commi del più volte citato art. 6 del D.L. n. 78/2010 in quanto “… il contenuto dettagliato e analitico di tali disposizioni è tale da ritenere che le stesse non si limitino a porre principi fondamentali di coordinamento delle finanza pubblica, ma costituiscano, nei fatti, disposizioni autoapplicative.”.

Resta, quindi, da analizzare quanto deliberato dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 3255 del giorno 5 novembre 2010 nella quale sono state individuate ulteriori fattispecie che possono considerarsi non colpite dal divieto di cui alla norma di legge nazionale, fermo restando il rispetto delle procedure e della casistica contenute nella deliberazione stessa.

In conclusione, però, si resta dell’opinione che codesto spett. Assessorato richieda un parere al Dipartimento legislativo e legale per una competente interpretazione circa la disciplina di cui in oggetto.