Richiesta di parere circa le modalità per il recupero delle ferie e dei compensativi fruiti in eccedenza ovvero indebitamente ai sensi dell'Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta.
19 dicembre 2014
Protocollo n. 1037
QUESITO
In occasione della prima verifica delle presenze del personale, effettuata a seguito del subentro al precedente segretario comunale, è emerso che un dipendente non solo aveva esaurito il monte ore di ferie disponibile per l'anno 2014, ma aveva già fruito di parte delle ore spettanti per l'anno 2015.
Dalla successiva verifica del prospetto ferie del dipendente, fino ad allora mai visionato, è inoltre emerso che sistematicamente al dipendente era stato consentito di svolgere un numero di ore di lavoro inferiore a quelle dovute, inserendole nel prospetto dei recuperi anziché in quello dei permessi brevi e ben oltre il limite delle 36 ore previsto dal T.U. delle categorie.
Da una prima indagine ho appurato che le assenze (ferie, permessi, ecc.) venivano concordate tra i dipendenti dell'ufficio interessato, in maniera da assicurare comunque il servizio necessario, in forza di una prassi consolidatasi negli anni. Le risultanze di tali assenze venivano rilevate nei prospetti tenuti dall'ufficio segreteria e classificate come ferie, se corrispondevano a giornata intera, ed a "recuperi" se inferiori all'orario giornaliero. Tali prospetti erano, poi, sottoposti alla firma del segretario comunale.
Si chiede se le ferie godute in eccedenza rispetto alle spettanze 2014 possano essere portate in riduzione del monte ore dell'anno 2015 o se, trattandosi di un istituto contrattuale finalizzato alla salute del lavoratore, debbano essere recuperate con trattenuta in busta paga entro il 31.12.2014.
Si chiede, altresì, per quanto riguarda le ore impropriamente autorizzate come recuperi a fronte di straordinario non effettuato, se le stesse debbano essere recuperate con trattenuta in busta paga o se si debba richiedere la prestazione di lavoro ordinario a compensazione.
PARERE
A riscontro di quanto richiesto circa le possibili modalità di recupero delle ferie fruite in eccedenza e del beneficio di indebiti riposi compensativi si forniscono, qui di seguito, le osservazioni della scrivente agenzia.
Relativamente alla fruizione di un numero maggiore di ore di ferie rispetto a quanto previsto dalle vigenti disposizioni contrattuali e stante il silenzio delle stesse circa il caso rappresentato da codesta spett. Amministrazione comunale, pare potersi ritenere che tanto il recupero nell’anno successivo quanto l’addebito in busta paga rappresentino soluzioni percorribili; è bene, però, precisare che, come già accennato da codesta Amministrazione, dovrà esser posta attenzione a che sia comunque assegnato al dipendente un monte ore minimo di ferie al fine di garantire comunque un adeguato recupero delle energie psico-fisiche. Spetterà, pertanto, al prudente apprezzamento del Dirigente valutare quanta parte delle ferie porre in detrazione dal monte ore dell’anno successivo e quanta parte destinarne al recupero tramite busta paga al fine di contemperare l’esigenza sopraccitata del dipendente con quella dell’ente che deve necessariamente recuperare quanto indebitamente fruito.
Per quanto concerne, poi, il recupero di periodi di riposo compensativo fruiti al di fuori delle previsioni contrattuali, quanto sopra riportato può essere in parte ripreso perché anche nel caso in esame si potrà optare per ognuna delle due soluzioni già segnalate ed ipotizzate anche da codesta Amministrazione comunale con l’ulteriore accortezza, però, di procedere al recupero delle ore tramite effettuazione di ore di lavoro supplementare solamente previo accertamento della necessità oggettiva dell’ente di utilizzare dette ore di prestazione lavorativa in più da parte del dipendente. In assenza, infatti, di un’effettiva necessità, la presenza in servizio finalizzata al recupero sarebbe senza scopo e tale da configurare un ipotetico danno patrimoniale.