QUESITO
Ad inizio maggio il posto di responsabile dell'ufficio tecnico lavori pubblici si renderà vacante in esito alla procedura concorsuale conclusa dall'Amministrazione regionale per l'assunzione di un ingegnere cat/pos D.
Nell'area tecnica è presente un posto cat. D a tempo indeterminato al 44,44% ed il dipendente (che in precedenza era a tempo pieno ed era responsabile di servizio) è disponibile a ricoprire il posto a tempo pieno e svolgere la funzione di responsabile di servizio.
Chiedo cortesemente quale sia la modalità più corretta per procedere alla copertura del posto. Il Segretario può assumere un atto con il quale procede alla copertura del posto fin dal primo giorno di vacanza dello stesso, disponendo la stipula di un contratto a tempo indeterminato al 100% con il dipendente attualmente a part-time e con la precisazione che in caso di rientro della dipendente assunta presso la Regione ai sensi del c. 8 dell'art. 28 del T.U. il dipendente ritornerà a part-time (e tale condizione verrà riportata nel contratto)? O è necessario procedere alla variazione della pianta organica, portando il posta dal 44% al 100%, di modo da avere due posti da D al 100% nell'area tecnica, di cui uno resterà vacante e vincolato per sei mesi?
E' opportuno far formalizzare al dipendente che subentrerà all'attuale responsabile l'accettazione della condizione di cui al c. 8 dell'art. 28 del T.U. o è sufficiente la sottoscrizione del contratto?
PARERE
A riscontro di quanto richiesto sulle modalità di sostituzione del personale transitato ad altro ente in forza di pubblico concorso e sui riflessi in materia di dotazione organica si rileva quanto segue.
E’ necessario, in primo luogo, rammentare che l’articolo 029, comma 8 dell’"Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d’Aosta." prevede per il dipendente passato ad altro ente del comparto unico e sottoposto a periodo di prova che egli ha (in caso di recesso dal nuovo contratto ovvero di mancato superamento del periodo di prova) il diritto alla conservazione del posto senza retribuzione nell’ente di provenienza e può rientrare, a domanda, nella precedente Categoria e Profilo.
E’ evidente, da quanto sopra riportato, che fino al compimento del periodo di prova, codesta Amministrazione non può liberamente disporre del posto rimasto vacante e, conseguentemente, pare ragionevole ritenere che nel caso in esame potrebbe essere attivata una sostituzione del dipendente transitato presso altro ente con il dipendente attualmente in part-time stipulando con esso un nuovo contratto di lavoro a tempo pieno per il periodo di durata del periodo di prova tramite le disposizioni previste dall’art. 087 in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale. Una volta spirato detto termine senza che il dipendente transitato presso altro ente sia rientrato, codesta Amministrazione comunale potrà provvedere all’adozione del provvedimento amministrativo di revisione della pianta organica ponendo particolare attenzione a che l’operazione sia coerente con le disposizioni di legge recanti le norme sul contenimento dell’organico.