QUESITO
Si chiede se l'incremento del FUA previso dal T.U. CCRL 2010 all'art. 155, comma 4 in caso di dipendenti assegnati a servizi associati in convenzione, integrazione che deve essere determinata al momento della costituzione del fondo e quindi prima della definizione degli importi precisi da erogare ai dipendenti, possa essere calcolato sulla base del salario di risultato medio minimo e degli importi minimi, o medi, o massimi relativi alle voci di cui all'art. 154, commi 2 e 3.
Si chiede inoltre se l'incremento che sopravvenga confligga con i limiti posti dalla vigente normativa alla spesa per il personale in generale e, in particolare, con l'art. 9, comma 2-bis del DL 78/2010 che prevede che l'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010.
Si chiede, infine, se l'integrazione di cui si tratta debba essere apportata a più fondi ai quali venga conferita una quota di un unico dipendente in convenzione, ossia quando, per espressa previsione convenzionale, l'importo di cui all'art. 153, comma 1, lettera "a" sia conferito in percentuali su 2 o più FUA di enti diversi.
PARERE
In relazione alla richiesta di parere pervenuta da codesta spett. Amministrazione comunale con la quale si chiedono delucidazioni circa l’applicazione della previsione contrattuale in materia di integrazione del fondo unico aziendale di cui all’art. 155 (ex art. 152) del testo unico di cui in oggetto, si rassegnano le seguenti conclusioni.
Gli importi contenuti nell’art. 154, commi 2 e 3 del citato Testo unico sono le posizioni di particolare professionalità (art. 036 e segg.), le posizioni di particolare professionalità e la retribuzione di posizione negli enti privi di posizioni dirigenziali, gli incarichi per il miglioramento dei servizi (art. 041) e il salario di risultato. Per la determinazione degli importi necessari all’impinguamento del fondo unico aziendale nel caso di servizi associati in convenzione, si rileva che per quanto riguarda il salario di risultato il comma 3 dell’art. 154 sancisce espressamente che il relativo importo è quello medio della posizione economica di appartenenza nell’ente in cui è inquadrato; si potrà, a tale proposito, fare riferimento agli importi degli anni precedenti.
Relativamente agli incarichi per il miglioramento dei servizi, si evidenzia che l’art. 174 del Testo unico riporta gli importi da utilizzare per ogni posizione economica e, pertanto, l’incremento dovrà essere corrispondente a quanto indicato in detto articolo.
In merito, inoltre, alle posizioni di particolare professionalità per il personale di Cat. D, l’art. 175 sancisce che la retribuzione di dette posizioni varia da un minimo di € 3.615,20 ad un massimo di € 8.347, 50 mentre per quanto riguarda il valore di dette retribuzioni per il personale di Cat. C si va da un minimo di € 2.065,83 ad un massimo di € 4.767,00. Pare ragionevole ritenere, ad avviso di questa Agenzia, che eventuali utilizzi di maggiori quantitativi di salario di organizzazione debbano trovare copertura nelle disponibilità dei fondi dei singoli enti partecipanti all'associazione.
Non pare a questa Agenzia che l’attribuzione delle suddette voci economiche possa confliggere con le disposizioni di cui all’art. 9 del D.L. n. 78/2010 almeno dal punto di vista degli importi previsti dalle norme contrattuali in quanto le stesse non hanno previsto alcun incremento delle somme destinate a retribuire le suddette voci economiche che sono rimaste quelle già attribuite prima dell’entrata in vigore del citato D.L. e, anzi, a livello regionale la determinazione delle risorse per la costituzione del FUA è stata diminuita al fine di rientrare nell’ambito delle quote massime di spesa. Si deve porre attenzione, invece, ad evitare l’incremento della spesa quale conseguenza dell’assetto organizzativo all’interno dell’associazione in quanto il citato D.L. demanda ai singoli enti l’onere di non incrementare la spesa per il personale (limite del 3,2%) rammentando, altresì, che le disposizioni di cui all’art. 19 del D.L. 06 luglio 2012, n. 95 (che ha modificato l’art. 14 del D.L. n. 78/2010), pur avendo previsto l’esercizio associato di una serie di funzioni comunali, ha anche stabilito che ciò avvenga traguardando il duplice obiettivo, da un lato, di un miglior servizio al cittadino e, dall’altro, di un contenimento della spesa per l’erogazione di detti servizi; il decreto legge n. 95/2012, infatti, reca le misure per la revisione della spesa pubblica (c.d. “spending review”). La sezione di controllo della Corte dei Conti per il Piemonte con delibera n. 287/2012 ha evidenziato l’aspetto testè citato ritenendo che lo scopo del novellato art. 14 del D.L. n. 78/2010 “… è quello di migliorare l’organizzazione degli enti interessati al fine di fornire servizi più adeguati sia ai cittadini che alle imprese, nell’osservanza dei principii di economicità, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa.”.
Si dovrà, pertanto, verificare che lo svolgimento delle funzioni in forma associata non comporti maggiori oneri rispetto a quanto avveniva nel momento in cui le singole amministrazioni comunali fornivano i detti servizi in modo autonomo.
Quanto, infine, alla necessità di impinguamento del FUA, la norma di cui al comma 4 dell’art. 155, prevede l’incremento per gli enti al cui FUA concorrano i dipendenti assegnati ai servizi in convenzione ferma restando la suddivisione degli oneri con gli altri enti partecipanti secondo le modalità previste dalla convenzione e in ottemperanza a quanto previsto dal comma 2 dell’art. 154 nel quale si sancisce il principio del rimborso degli oneri stessi con proprie risorse.