QUESITO
I Comuni 1, 2, 3 e 4, nell'anno 2013 hanno avviato le procedure per svolgere in forma associata alcune funzioni comunali.
All'uopo sono stati approvati gli atti di seguito riportati:
- Deliberazione di Consiglio comunale n. 20 del 18 marzo 2013 avente ad oggetto "Convenzione tra i Comuni 1, 2, 3 e 4 per lo svolgimento in forma associata di funzioni comunali", in particolare l'art. 6 della convenzione recita:
ART. 6 - RAPPORTI FINANZIARI
1. I rapporti finanziari tra i Comuni interessati saranno ispirati ai principi di sussidiarietà e della equa ripartizione degli oneri attraverso la reale partecipazione realizzando il progetto organizzativo organico approvato dai Comuni; il contenimento e l'ottimizzazione della spesa è parte fondamentale della volontà di associarsi nella condivisione dei servizi.
2. Il programma delle spese e degli investimenti ed il riparto delle spese saranno annualmente concordati nella riunione dei Sindaci di cui all'art. 8.
- Deliberazione della Giunta comunale n. 128 del 29 novembre 2013 avente ad oggetto “Approvazione modalità di svolgimento in forma associata delle funzioni di polizia locale”, in particolare al punto 4 del paragrafo “modalità di gestione” dell’allegato alla deliberazione della Giunta comunale n. 128 del 29 novembre 2013 avente ad oggetto “Svolgimento in forma associata delle funzioni di polizia locale” recita quanto segue:
4. Il servizio associato sarà coordinato da un referente, individuato tra i dipendenti addetti alla polizia locale, il quale fungerà da riferimento per i segretari ed i Sindaci;
DATO ATTO che è stato individuato il dipendente del comune 3 sig. ***, inquadrato nella categoria C posizione C2, quale referente del servizio in oggetto;
DATO ATTO, inoltre che al punto 2 del paragrafo “Fondo unico aziendale” dell’allegato alla deliberazione della Giunta comunale n. 128 del 29 novembre 2013 avente ad oggetto “Svolgimento in forma associata delle funzioni di polizia locale” si è definito quanto segue:
FONDO UNICO AZIENDALE
Ai sensi dell’art. 155, comma 3 del testo unico la fase propositiva è di competenza del segretario responsabile del servizio associato di polizia locale.
A questi fini la ripartizione delle spese è stabilita nel seguente modo:
1. Ogni Ente costituisce il proprio fondo unico aziendale ed a quello attinge per il salario di risultato dei propri dipendenti appartenenti al servizio di polizia locale;
2. Al referente del servizio potrà essere riconosciuta una indennità relativa al miglioramento del servizio/particolari situazioni di cui all’art.7, lettera g) del testo unico, il
cui importo, ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti, verrà ripartito tra gli enti associati secondo le modalità di cui all’art. 6, comma 2 della “convenzione tra i comuni 1, 2, 3 e 4 per lo svolgimento in forma associata di funzioni comunali”.
Fatto:
Richiamato il TESTO UNICO delle categorie ed in particolare l’art. 154 e 155 di seguito riportati:
Art. 154
(Utilizzo del Fondo unico aziendale)
1. Le risorse di cui all'art. 153 (Fondo unico aziendale) sono finalizzate a promuovere reali e significativi miglioramenti nei livelli di efficienza/efficacia degli enti e delle
amministrazioni e di qualità nei servizi istituzionali ed in particolare a finanziare:
a. il salario di risultato nella misura media minima di € 700,00 per ogni dipendente;
b. il salario di organizzazione (particolari situazioni all'interno degli Enti, miglioramento dei servizi e particolari posizioni organizzative), per le voci retributive di cui agli artt. 007 (Ambiti della contrattazione collettiva di settore) comma 1 lett. g), 037 (Conferimento e revoca degli incarichi per le posizioni di particolare professionalità), 038 (Retribuzione di posizione), 039 (Disposizioni in favore degli Enti Locali di minori dimensioni demografiche), 040 (Altri enti privi di posizioni di categoria D e di Dirigenti) e 041 (Incarichi per il miglioramento dei servizi).
2. I dipendenti assegnati ai servizi associati in convenzione possono essere investiti degli incarichi di cui agli artt. 036 (Area delle posizioni di particolare professionalità), 039 (Disposizioni in favore degli Enti locali di minori dimensioni demografiche) e 041 (Incarichi per il miglioramento dei servizi); in tali casi gravano sul fondo unico aziendale del proprio ente per l’ammontare di cui all’art. 153 (Fondo unico aziendale), c. 1, lett. “a” mentre la parte eccedente l’anzidetto importo è rimborsata dagli enti associati con proprie risorse. I limiti numerici e le quantità economiche degli incarichi di cui agli artt. 036 e 039 sono definiti dalla contrattazione di settore ed analogamente si definiscono unicamente i limiti numerici per gli incarichi di cui all’art. 041.
3. Il salario di risultato dei dipendenti di cui al comma 2 è quello medio della posizione economica di appartenenza nell’ente in cui è inquadrato.
Art. 155
(Ulteriori incrementi del Fondo unico aziendale)
1. Ad integrazione di quanto stabilito dall’art. 153 il fondo unico aziendale è incrementato da risorse destinate alla realizzazione di progetti specifici di gruppo, definiti all’inizio di ogni anno, finalizzati a rendere servizi aggiuntivi o ad implementare quelli esistenti nella misura massima di € 100,00 per ogni unità di personale in forza al 31/12 dell’anno precedente. Eventuali residui non utilizzati per detti progetti specifici incrementano le risorse destinate al salario di risultato.
2. Al fine di riconoscere il trattamento accessorio ai dipendenti degli enti locali che, in conseguenza di convenzioni di segreteria, vedano aggravati il loro lavoro e/o le loro responsabilità, è confermato l’incremento del fondo unico aziendale di ciascun ente pari a € 2.200,00 già previsto dall’art. 34 del CCRL del 24 dicembre 2002.
3. Nell'ipotesi in cui l'esercizio associato di funzioni e servizi comporti il conferimento dell'indennità di cui agli artt. 037 (Conferimento e revoca degli incarichi per le posizioni di particolare professionalità), 038 (Retribuzione di posizione), 039 (Disposizioni in favore degli Enti Locali di minori dimensioni demografiche), 040 (Altri enti privi di posizioni di categoria D e di Dirigenti) e 041 (Incarichi per il miglioramento dei servizi) o comporti l'erogazione di specifiche voci retributive da ricondursi al c. 1, lett. g) dell'art. 007 (Ambiti della contrattazione collettiva di settore), la relativa spesa è ripartita tra gli enti associati, secondo quanto previsto dalle relative convenzioni.
4. Il fondo unico aziendale dell'ente a cui concorrono dipendenti assegnati ai servizi associati in convenzione, è incrementato dell'ammontare che si determina dalla differenza tra quanto percepito dal dipendente sulle voci di cui all'art. 154 (Utilizzo del Fondo unico aziendale), c. 2 e 3 e la quota di cui all'art. 153 (Fondo unico aziendale), c. 1, lett. "a".
5. Le risorse aggiuntive per la corresponsione di premi incentivanti a seguito di trasferimento o delega di funzioni dallo Stato incrementano il fondo unico aziendale con vincolo di destinazione per il personale interessato.
Riscontrato che i Comuni 3 e 4 hanno riconosciuto al referente del servizio associato di polizia locale con le rispettive deliberazioni della Giunta comunale 55/2014 e 74/2014 complessivamente € 975,00 (da dividere in parti uguali) ai sensi dell’art. 7, lettera g) “particolari situazioni all’interno dell’Ente” del TESTO UNICO.
Nelle deliberazioni sopra citate si dava atto che con il riconoscimento della cifra di cui sopra non comportava aumento di spesa rispetto al quadro dei costi approvato con propria deliberazione della Giunta comunale n. 128 del 29 novembre 2013.
In occasione delle contrattazioni decentrate le OOSS hanno rilevato che ai sensi dell’art. 154, c. 2 del TU ai “dipendenti assegnati ai servizi associati in convenzione possono essere investiti degli incarichi di cui agli artt. 036 (Area delle posizioni di particolare professionalità), 039 (Disposizioni in favore degli Enti locali di minori dimensioni demografiche) e 041 (Incarichi per il miglioramento dei servizi); in tali casi gravano sul fondo unico aziendale del proprio ente per l’ammontare di cui all’art. 153 (Fondo unico aziendale), c. 1, lett. “a” mentre la parte eccedente l’anzidetto importo è rimborsata dagli enti associati con proprie risorse. I limiti numerici e le quantità economiche degli incarichi di cui agli artt. 036 e 039 sono definiti dalla contrattazione di settore ed analogamente si definiscono unicamente i limiti numerici per gli incarichi di cui all’art. 041”, e non compare l’art. 7, lettera g) “particolari situazioni all’interno dell’Ente” del TESTO UNICO.
Il suggerimento è stato di incrementare il fondo assegnando al referente un’incentivazione per “Incarichi per il miglioramento dei servizi” che, però, comporterebbe una spesa forfettaria (per il livello C2) di € 1.491,00, maggiore di quella concordata di € 950,00, che comporterebbe:
1. L’impossibilità (per il Comune 3) di mantenere i 700,00 € medi;
2. Una spesa maggiore degli anni passati andando a inficiare il principio di contenimento della spesa a cui sottende lo spirito dell’associazione;
Constatato che all’art. 155, c.3 è espressamente indicato che “ nell'ipotesi in cui l'esercizio associato di funzioni e servizi comporti il conferimento dell'indennità di cui agli artt. 037 (Conferimento e revoca degli incarichi per le posizioni di particolare professionalità), 038 (Retribuzione di posizione), 039 (Disposizioni in favore degli Enti Locali di minori dimensioni demografiche), 040 (Altri enti privi di posizioni di categoria D e di Dirigenti) e 041 (Incarichi per il miglioramento dei servizi) o comporti l'erogazione di specifiche voci retributive da ricondursi al c. 1, lett. g) dell'art. 007 (Ambiti della contrattazione collettiva di settore), la relativa spesa è ripartita tra gli enti associati, secondo quanto previsto dalle relative convenzioni” sembrerebbe che l’assenza della previsione all’art. 154 della lettera g) sia dovuta ad una dimenticanza.
Si chiede, pertanto se sia possibile incrementare il fondo per assegnare al referente del servizio associato di polizia locale la lettera g).
PARERE
A riscontro di quanto richiesto circa la possibilità di attribuzione al dipendente della Polizia locale che svolge anche le funzioni di coordinamento del relativo servizio associato di un riconoscimento economico riconducibile alla c.d. “particolari situazioni” di cui all’art. 007, comma 1, lett. g dell’”Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative della categorie del comparto unico della Valle d’Aosta.”, si forniscono, qui di seguito, le osservazioni della scrivente Agenzia.
Vero è che i dipendenti possono essere investiti degli incarichi di cui all’art. 154, comma 2 e che fra quelli ivi contemplati non si riscontrano le c.d. “particolari situazioni” ma solamente in quanto queste ultime non consistono in incarichi ma riflettono le situazioni presenti all’interno dell’ente e per le quali non vi sono disposizioni contrattuali che ne disciplinino l’attribuzione a differenza di quanto invece avviene sia per le posizioni di particolare professionalità, sia per quelli contemplati dall’art. 039 e sia per gli incarichi di miglioramento dei servizi; per tutti questi ultimi incarichi, infatti, le norme pattizie recano le disposizioni per la relativa attribuzione.
Pare, pertanto, alla scrivente Agenzia che il servizio di coordinamento della polizia locale in associazione svolto dal dipendente di codesta Amministrazione comunale possa rientrare nella previsione di cui all’art. 155, comma 3 del citato testo unico anche in considerazione del fatto che il dipendente che provvede al coordinamento dell’attività della polizia locale già svolgeva detto compito nell’ambito dell’Amministrazione comunale di appartenenza e già percependo la citata “particolare situazione”. Resta fermo che detta attribuzione non può comportare aumenti di spesa secondo quanto previsto dall’art. 19 del D.L. 06 luglio 2012, n. 95 e nemmeno sforamenti del fondo unico aziendale degli enti partecipanti.
Si concorda, infine, sul fatto che la diversa soluzione di un’eventuale assegnazione dell’incarico per il miglioramento dei servizi, pur legittima dal punto di vista del rispetto delle norme contrattuali, comporterebbe un aumento di spesa che andrebbe a cozzare contro le previsioni in materia di contenimento della spesa pubblica ai sensi del già citato d.l. n. 95/2012 (c.d. spending rewiew).