QUESITO
I dipendenti degli uffici territoriali, facenti capo all'Office Régional du Tourisme, si trovano in caso di assenza programmata o improvvisa del collega, a dover modificare il proprio giorno di riposo settimanale, stabilito in un giorno fisso solitamente feriale, per garantire l'apertura al pubblico del servizio di assistenza ed accoglienza turistica della propria sede di lavoro.
Nel caso in cui il riposo venga spostato ad altro giorno, ma sempre nella medesima settimana e pertanto fruito, si chiede se al dipendente interessato debba essere corrisposto il compenso aggiuntivo pari al 50% della retribuzione oraria di cui all'art. 057, comma 1, del Testo unico delle categorie del comparto, o se lo stesso sia da attribuire solo nel caso in cui il dipendente non riesca a fruire del giorno di riposo durante la medesima settimana, assieme alla maggiorazione e al giorno compensativo da fruire entro 15 giorni.
PARERE
In relazione alla richiesta di parere riguardante il trattamento giuridico/economico da assegnare ai dipendenti che vedano spostare, per esigenze di garanzia del servizio, il proprio giorno di riposo settimanale rispetto a quello ordinariamente convenuto, si rassegnano le seguenti conclusioni.
Non pare a questa Agenzia che la situazione indicata da codesto spett. ente possa comportare l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 057 dell’”Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d’Aosta.” in quanto detta norma prevede le casistiche legate alla mancata fruizione del giorno di riposo settimanale, mentre, come già sopra accennato, la fattispecie rappresentata concerne unicamente lo spostamento del detto giorno di riposo; è necessario peraltro sottolineare che lo spostamento deve avvenire entro la stessa settimana in quanto diversamente si ricadrebbe nel mancato riposo settimanale e, di conseguenza, nell’applicazione dell’art. 057.