QUESITO
Considerato il blocco imposto dal D.L. 78/2010 (convertito in legge 122/2010) dei meccanismi di adeguamento retributivo e della progressione economica degli stipendi nei confronti del personale delle pubbliche amministrazioni dal 2011 (ed esteso a tutto il 2014);
Verificato pertanto che l'attribuzione delle 4^ progressioni orizzontali, dal 2011, ha un effetto esclusivamente giuridico e non economico;
Considerato inoltre quanto ci è stato comunicato dal Dipartimento del Personale Regionale, in una risposta a nostro quesito, in data 11 febbraio mezzo pec, "Per i dipendenti dell'Amministrazione Regionale, negli anni 2011-2013 si è applicata la disposizione contenuta nella legge finanziaria (da ultimo l'art. 7, comma 6 LR 21.112012 n. 31) secondo cui le risorse finanziarie destinate al Fondo per la quarta progressione orizzontale ai sensi dell'art. 141 del contratto collettivo regionale di lavoro del 13 settembre 2010, che risultino in eccesso in seguito dell'erogazione della medesima al personale avente diritto, costituiscono economia di spesa. Tali somme pertanto non sono confluite nel Fondo Unico Aziendale".
Considerati i due pareri emessi dalla Corte dei Conti in sede consultiva (Deliberazione n. 89/2012 della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Liguria; Lombardia/414/2012/PAR della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo della Lombardia) che escludono la facoltà di utilizzare risorse non impiegate per le progressioni orizzontali al fine di incrementare il trattamento economico accessorio e quindi anche il FUA, si domanda se la parte residua del Fondo Progressioni Orizzontali (2010-2011-2012-2013-2014) ovvero la parte restante a seguito del pagamento delle progressioni assegnate, debba quindi confluire nel Fondo Unico Aziendale dell'anno successivo ed essere "ridistribuita" tra i dipendenti o se invece debba essere considerata "economia di spesa".
PARERE
In relazione alla richiesta di parere riguardante la disciplina della destinazione delle risorse finanziarie non utilizzate per la corresponsione delle progressioni orizzontali, si comunica quanto segue.
Questa Agenzia ha già avuto modo di affrontare la fattispecie segnalata da codesto spett. URT e lo ha fatto, in particolare, con il parere prot. n. 579 del giorno 08 luglio 2011, rinvenibile alla voce “progressione orizzontale” della sezione “Quesiti e pareri” presente sul sito istituzionale ARRS.
Volendo riassumere le conclusioni a suo tempo formulate si può sottolineare che la posizione ARRS circa il disposto di cui all’art. 9, comma 21 del D.L. n. 78/2010 è che esso deve essere letto in correlazione al comma 1 dello stesso articolo 9; detta ultima norma stabilisce che il trattamento economico complessivo dei dipendenti per gli anni 2011, 2012 e 2013 (ora prorogato per il 2014) non deve aumentare rispetto a quanto percepito nel 2010 e con ciò affermando, esplicitamente, il divieto di aumento della spesa ma non anche l’obbligo di diminuzione della stessa. A ciò si aggiunga che le risorse in esubero del fondo per le progressioni rappresentano costi già contrattualizzati che, di conseguenza, non costituiscono maggiori oneri.
Passando all’esame della norma regionale (art. 7 l.r. n. 31/2012-legge finanziaria) citata da codesto spett. URT si deve preliminarmente osservare che la stessa reca le disposizioni in materia di personale regionale e non di personale del comparto unico e che detta disposizione parrebbe anche in contrasto con quanto disposto dall’art. 2, comma 5 della legge regionale n. 22/2010 e dall’art. 2, comma 3 del D. lgs. n. 165/2001; dette norme dispongono che l’attribuzione dei trattamenti economici può avvenire solo tramite contratto e l’intervento attuato dall’Amministrazione regionale tramite la decurtazione di un introito del FUA derivante dalla mancata attribuzione delle progressioni orizzontali ha, di fatto, operato nell’ambito del trattamento economico dei dipendenti diminuendone l’ammontare.
Relativamente alle deliberazioni delle Sezioni di controllo della Corte dei conti (Lombardia e Liguria), vero è che in esse si addiviene alla conclusione di non utilizzabilità dei fondi non corrisposti a titolo di progressione orizzontale per l’impinguamento di altri istituti facenti parte della retribuzione accessoria ma detta conclusione, per ammissione delle stesse sezioni della Corte dei conti, non è basata su un dato normativo espresso ma “… da un ragionamento di ordine sistematico, per un generale divieto in merito ad un utilizzo alternativo delle risorse così accantonate. Diversamente, qualora si ammettesse tale utilizzo alternativo delle somme risparmiate ai sensi del comma 21 dell’art. 9 … si vanificherebbe l’obiettivo di contenimento della spesa del personale …”.
In realtà, ad avviso di questa Agenzia, il contenimento delle spesa di cui all’art. 9 del D.L. n. 78/2010 risiede, come già accennato e per espresso disposto normativo contenuto nel primo comma di detto articolo, nella cristallizzazione per il triennio successivo (poi prolungato al 2014) del trattamento economico alle quantità spettanti per il 2010 ed i relativi fondi utilizzati per il trattamento economico per detto anno risultano già impegnati e, di conseguenza, già contabilizzati a tutti gli effetti.
Si consideri, inoltre, che le sopra richiamate deliberazioni della Corte dei Conti fanno riferimento alla situazione degli accantonamenti nel comparto degli enti locali a livello nazionale nel quale il finanziamento delle progressioni orizzontali non avviene come nel comparto unico regionale della Valle d’Aosta ma è finanziato con risorse aggiuntive dei singoli enti.
Si rammenti, infine, l’avvenuta applicazione del disposto di cui all’art. 9, comma 4 del citato D.L. n. 78/2010 che ha comportato una decurtazione (nel caso del comparto unico regionale) delle risorse del fondo unico aziendale tuttora applicata.