Richiesta di parere circa la corresponsione dell'indennità per gli addetti agli uffici dello stato civile e anagrafe.

Data:

21 aprile 2015

Riferimenti:

Protocollo n. 402

  

QUESITO

 

Il punto 2 del "Testo di accordo in materia di buoni pasto, indennità per addetti agli uffici dello stato civile ed anagrafe e ai direttori di discarica", sottoscritto in sede di contrattazione collettiva di settore Enti Locali in data 15.01.2009, prevede la corresponsione di un'indennità agli addetti degli uffici di stato civile ed anagrafe, da definirsi in sede di contrattazione decentrata per l'utilizzo del FUA. L'indennità è legata all'effettiva presenza in servizio. Vanno, pertanto, conteggiati i soli giorni lavorati, escludendo festivi, ferie, permessi, assenze per malattia ed altre assenze?

  

PARERE

 

E’ necessario premettere che il quesito, concernendo l’applicazione di un contratto di settore stipulato in sede di Consiglio permanente degli enti locali, esula dalla competenza dell’ARRS ma che, in un’ottica di fattiva collaborazione, si ritiene comunque di fornire le indicazioni richieste fermo restando che le stesse hanno valore limitato al fatto di rappresentare unicamente l’opinione di questa Agenzia.

Venendo, pertanto, all’interpretazione della norma concernente la corresponsione dell’indennità di cui in oggetto, non sembra che possano sussistere dubbi sul fatto che le assenze dal servizio, di qualunque tipo esse siano, comportano l’impossibilità di attribuzione dell’indennità stessa; detta conclusione è avvalorata dalla considerazione che la norma contrattuale lega la corresponsione del cespite relativo allo stato civile ed all’anagrafe alla presenza effettiva in servizio lasciando intendere in modo perspicuo che deve esservi stata attività lavorativa.

Contratto correlato