Richiesta di parere circa l'indennità di maneggio valori - art. 159 dell'Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle Categorie del comparto unico della Valle d'Aosta.

Data:

21 aprile 2017

Riferimenti:

Protocollo n. 552

QUESITO

Problema riscontrato: L'art. 159 T.U. 13.12.2010.

1. Per ogni addetto adibito a servizi che comportino maneggio di valori compete una indennità giornaliera proporzionata al valore medio mensile dei valori maneggiati a condizione che detto valore medio mensile raggiunga almeno l'ammontare di euro 10.330,00 medi annui.

2. Gli importi giornalieri di tale indennità, stabiliti in sede di contrattazione integrativa decentrata, possono variare da un minimo di euro 0,55 ad un massimo di euro 1,63.

3. Si mantengono, per la parte eccedente quanto stabilito dai precedenti commi, per i dipendenti che ne beneficiano alla data di stipulazione del contratto, eventuali indennità di cassa in essere presso gli enti. Le indennità cessano di produrre effetti nel caso di mutamento di mansioni dei dipendenti interessati.

Riferimenti normativi: Testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta prot. n. 616 del 13 dicembre 2010.

Quesiti: In relazione al contenuto dell'art. sopracitato si richiede come intendere la seguente declinazione del contratto "valore medio mensile raggiunga almeno l'ammontare di euro 10.330,00 medi annui"

a) se euro 10.330,00 sia l'importo minimo annuo che l'economo ed i sub agenti contabili, nominati con specifici provvedimenti, debbano movimentare per avere diritto a percepire l'indennità stessa; in tale ipotesi il valore medio mensile maneggiato sarebbe euro 860,83.

b) se il valore medio di euro 10.330,00 corrisponda ad un valore annuo complessivo oggetto di maneggio di euro 123.960,00.

In relazione al punto 2 dell'art. 159 si chiede se l'Amministrazione, in attesa di contrattazione, possa procedere a corrispondere ai dipendenti coinvolti il valore minimo dell'indennità di euro 0,55, salvo conguaglio.

PARERE

In relazione alla richiesta di parere pervenuta da codesta spett. Amministrazione comunale, tramite il servizio “adhoc” del Celva, con la quale si chiedono delucidazioni circa l’applicazione dell’istituto denominato “indennità di maneggio valori di cui all’art. 159 del testo unico di cui in oggetto, si rassegnano le seguenti conclusioni.

Pare a questa Agenzia che il limite dei valori maneggiati nel corso dell’anno, al fine della corresponsione della relativa indennità, debba essere di importo non inferiore ad € 10.300,00 e, pertanto, corrispondente ad un valore medio mensile di € 860,83. Il riferimento al valore medio annuo può avere rilievo qualora si possa ipotizzare una attribuzione che abbracci più anni di maneggio valori.

Non si ritiene, invece, ammissibile, stante la chiara disposizione di cui al comma 2 del citato articolo 159, che codesta Amministrazione possa procedere con autonoma determinazione alla fissazione del valore dell’indennità in assenza del rispetto della procedura di cui all’art. 010 (Contrattazione collettiva decentrata a livello di singolo ente) del testo unico di cui in oggetto.

Contratto correlato