Richiesta di parere circa l'applicazione delle norme in materia di prerogative sindacali di cui all'Accordo Quadro del 22/05/2013 e successive modificazioni.
31 marzo 2016
Protocollo n. 388
QUESITO
Si chiede di precisare quanto segue.
Ai sensi del comma 1 dell'articolo 33 dell'accordo quadro regionale di lavoro in materia di diritti sindacali del 22 maggio 2013 l'ARRS deve esprimere un parere vincolante al fine di verificare il rispetto del contingente massimo dei distacchi sindacali. Si intende, innanzitutto, sapere se è corretto ritenere che il parere abbia anche ad oggetto la percentuale massima di distacco concedibile (nel caso in questione 66,65%) o se sia possibile comunque autorizzare un distacco superiore.
Facendo riferimento, inoltre, all'articolo 33 comma 5 dell'accordo quadro regionale di lavoro in materia di diritti sindacali del 22 maggio 2013, si vuole sapere quali possano essere le modalità di espletamento del tempo lavoro presso l'ente della percentuale restante.
Il comma 5, dell'articolo 33 sopra citato, infatti, prevede tre diverse modalità di gestione delle frazioni di distacco presso l'ente di appartenenza riguardo alle quali si richiedono i seguenti chiarimenti:
- servizio ridotto orizzontale, in percentuale non inferiore al 30%, non è chiaro se debba intendersi come un servizio giornaliero sia presso l'ente che presso il sindacato;
- in caso di periodi continuativi di rientro non inferiore a tre mesi, se debba intendersi un servizio ridotto verticale, al 25% presso l'unité;
- se il completamento del distacco non retribuito riguardi la parte eccedente del valore del distacco da voi determinato.
Infine, si chiede se il dipendente può fruire del distacco rientrando in servizio presso l'ente per periodi inferiori a tre mesi, ad esempio qualche giorno al mese nell'arco del distacco dal 1° aprile - 31 marzo.
PARERE
A riscontro di quanto richiesto circa l’applicazione della normativa indicata in oggetto con particolare riferimento all’istituto del distacco, si rassegnano le seguenti conclusioni.
Si chiede, in primo luogo, se al di là di quanto espresso nel parere di questa Agenzia sul distacco sindacale retribuito, l’Ente possa comunque autorizzare un distacco maggiore. A tale proposito si tenga presente che l’Organizzazione sindacale può richiedere un distacco sindacale maggiore rispetto alla percentuale indicata impegnandosi formalmente a rimborsare tutti gli oneri all’Amministrazione di appartenenza del dipendente secondo le previsioni di cui all’art. 36 ultimo comma, lett. b). Può, inoltre, beneficiare della previsione di cui all’art. 35 comma 1 dell’accordo quadro di cui in oggetto; in detta disposizione si prevede che ai dirigenti sindacali possono essere concesse le aspettative non retribuite di cui all’articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (c.d. Statuto dei lavoratori) e, pertanto, L’O.S. interessata, nel caso di specie, può ottenere una percentuale di aspettativa non retribuita pari al 33,35% a copertura della frazione di distacco non rientrante in quella retribuita (66,65%). E’ ovviamente necessario, anche in questo caso, che detta O.S. deve garantire formalmente di accollarsi gli oneri retributivi e previdenziali relativi al dipendente affinché l’ente possa acconsentire al distacco pieno.
Per quanto concerne, poi, le modalità di espletamento del restante tempo di lavoro presso l’ente di appartenenza si deve evidenziare che non compete né al contratto collettivo né tantomeno a questa Agenzia determinarne le modalità in quanto ciò rientra nei poteri organizzativi e gestionali dell’ente; la norma richiamata da codesta Unione di Comuni (art. 33, comma 5 dell’Accordo quadro di cui in oggetto) mira a disciplinare l’utilizzo delle frazioni di distacco (comunque non inferiori al 30% fruibili anche con la modalità del part-time verticale o orizzontale) presso le Organizzazioni sindacali e per le quali è richiesto l’accordo con l’amministrazione di appartenenza.