Quesiti e pareri

12/05/2016 Prot. 492/2016

Richiesta di parere circa l'applicazione delle norme in materia di permessi retribuiti.

QUESITO

 

In data 05/08/2014, visto il discreto numero di richieste di permesso retribuito pervenute per i motivi più diversi, ho ritenuto di approfondire la questione ed ho fornito indicazioni in merito con avviso pubblicato in bacheca.

Nell'avviso ho precisato che i gravi motivi non possono essere elencati, ma vanno valutati di volta in volta.

Nel caso specifico dei tre giorni di permesso retribuito richiesti per gravi motivi è stato concesso solo quello del rientro a fine ricovero ospedaliero e non quelli di ricovero.

Questo perchè a mio giudizio il periodo di degenza non richiede assistenza dei familiari, salvo specifica indicazione dei medici, che in tal caso rilasciano apposita prescrizione.

La circolare n. 29 del 12/05/2009 della Presidenza della Giunta Regionale, che peraltro ha validità esclusivamente per il personale della Regione, alla lettera i) tratta i "gravi motivi di salute riferiti ad un familiare, ad un parente o ad un affine al quale il dipendente debba prestare assistenza". Durante il ricovero ospedaliero per un intervento programmato, l'assistenza è garantita dal personale a ciò preposto e non ritengo, pertanto, costituisca un grave motivo per cui concedere un permesso retribuito.

Nel dare le indicazioni di massima per la concessione dei permessi retribuiti ho, ovviamente, preso visione di tutti i pareri rilasciati dall'ARRS, incluso il n. 1210 del 13/12/2013. In tale parere l'ARRS ha confermato quanto asserito nei precedenti pareri, ossia che non vi è un elenco esaustivo, ma che la decisione è sempre rimessa alla prudenziale valutazione del dirigente.

Le chiedo se tale interpretazione sia corretta, dal momento che un dipendente la contesta. E' plausibile negare tutti e nove i giorni o solo  quelli per gravi motivi?

 

PARERE

 

A riscontro di quanto richiesto sulle modalità di applicazione delle norme pattizie relative alla concessione dei permessi retribuiti di cui all’art. 060 dell’”Accordo del testo unico delle disposizione contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d’Aosta.”, si rassegnano le seguenti conclusioni.

Come correttamente rammentato da codesta Amministrazione comunale la sopraccitata norma del testo unico non contempla una casistica delle situazioni che possono rientrare nell’ambito dei permessi previsti dalla norma contrattuale in esame (così come peraltro avviene a livello nazionale) e, pertanto, come già riportato in altri pareri di questa Agenzia, è l’Amministrazione che deve valutare, caso per caso, se la richiesta del dipendente sia sorretta da circostanze riconducibili alla fattispecie astrattamente contemplata dalla disposizione in esame procedendo, quindi, ad un’attenta analisi dei giustificativi prodotti dall’istante.

Venendo al caso in esame, pare a questa Agenzia che l’Ente abbia proceduto correttamente formalizzando le indicazioni di massima per la gestione delle richieste di permesso contemplate dal sopraccitato articolo 060 del testo unico ma porre il discrimine per la concessione dei permessi per gravi motivi in caso di ricovero ospedaliero nella necessità o meno di assistenza personale al ricoverato sembra eccessivamente restrittivo dal momento che si potrebbe anche verificare il caso di un soggetto in fase terminale che non abbisogna di particolare assistenza rispetto a quella fornita dal nosocomio ma per il quale il familiare o il parente ha comunque necessità di mantenere un contatto negli ultimi momenti di vita.

Le casistiche, però, sono, come facilmente intuibile, innumerevoli per cui questa Agenzia non può che confermare i propri precedenti pareri rammentando che l’istruttoria di dette richieste deve essere quanto più possibile dettagliata e fermo restando che le fattispecie di cui alle lettere “e” ed "f” comportano differenti soglie di attenzione.