Richiesta di parere circa l'applicazione delle norme in materia di concessione di permessi per attività di volontariato ex D.P.R. 08 febbraio 2001, n. 194 in relazione al disposto contrattuale di cui all'art. 072 dell'Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta.
21 novembre 2016
Protocollo n. 887
QUESITO
Il D.P.R. 194/2001 "Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile", all'articolo 9 "Disciplina relativa all'impiego delle organizzazioni di volontariato nelle attività di pianificazione, soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico-pratica", recita:
1. Ai volontari aderenti ad organizzazioni di volontariato inserite nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, impiegati in attività di soccorso ed assistenza in vista o in occasione degli eventi di cui al comma 2 dell'articolo 1, anche su richiesta del sindaco o di altre autorità di protezione civile competenti ai sensi della legge n. 225 del 1992, in conformità alle funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo n. 112 del 1998, nonché autorizzata dall'Agenzia, vengono garantiti, entro i limiti delle disponibilità di bilancio esistenti, relativamente al periodo di effettivo impiego che il datore di lavoro è tenuto a consentire, per un periodo non superiore a trenta giorni continuativi e fino a novanta giorni nell'anno:
a) il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;
b) il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato;
c) la copertura assicurativa secondo le modalità previste dall'articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266 e successivi decreti ministeriali di attuazione.
2. In occasione di eventi per i quali è dichiarato lo stato di emergenza nazionale, e per tutta la durata dello stesso, su autorizzazione dell'Agenzia, e per i casi di effettiva necessità singolarmente individuati, i limiti massimi previsti per l'utilizzo dei volontari nelle attività di soccorso ed assistenza possono essere elevati fino a sessanta giorni continuativi e fino a centottanta giorni nell'anno.
omissis
5. Ai datori di lavoro pubblici o privati dei volontari di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, che ne facciano richiesta, viene rimborsato l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore legittimamente impegnato come volontario, mediante le procedure indicate nell'articolo 10.
Alla luce del quadro sopraesposto, è possibile riconoscere ai dipendenti che intendano prestare servizio quali volontari della Croce Rossa Italiana, in presenza di attivazione dei benefici di cui al succitato D.P.R. da parte della Protezione civile a favore della CRI stessa, il permesso retribuito di cui all'articolo 60, comma 1, lettera g) "tutti i permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge", dell'accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta, sottoscritto in data 13.12.2010? In assenza dei presupposti per concedere il beneficio contrattuale di cui sopra, quale istituto contrattuale deve esserer applicato al dipendente, nel caso di specie?
PARERE
A riscontro della Vs. nota nella quale si chiedono chiarimenti sull’applicazione della norma nazionale di cui al D.P.R. n. 194/2001 con particolare riferimento alla possibilità di inquadramento dei permessi ivi contemplati dall’art. 9 nel disposto di cui all’art. 072 del Testo unico di cui in oggetto, si rassegnano le seguenti conclusioni.
Pare a questa Agenzia che, stante l’espresso disposto del primo comma dell’art. 072 del Testo unico di cui in oggetto che demanda alle vigenti disposizioni di legge la disciplina dei permessi in materia di volontariato, il caso rappresentato da codesta amministrazione rientri a pieno titolo nella citata disposizione pattizia e, conseguentemente, sempreché siano rispettati tutti i requisiti di legge, la dipendente potrà essere collocata in permesso per lo svolgimento dell’attività di soccorso e umanitaria.
Qualora, invece, non vi fosse il rispetto dei requisiti normativi per la concessione del detto permesso, al dipendente non resta che ricorrere ad altri istituti (ferie, aspettativa per motivi personali ecc.) per la giustificazione della propria assenza, fermo restando che la concessione di questi ricade comunque sotto il potere organizzativo e gestionale dell’ente di appartenenza che può decidere se ed in quale misura concederli.