Quesiti e pareri

19/11/2015 Prot. 813/2015

Richiesta di parere circa l'applicazione delle norme contrattuali sul part-time.

  

QUESITO

 

Ai sensi dell'art. 086, comma 6 dell'accordo del Testo Unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta entro i termini previsti dal Testo Unico sono pervenute tre richieste di trasformazione di rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, per la durata di un anno, da parte di dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tempo pieno e una richiesta di riduzione di un rapporto di lavoro a tempo parziale (da 25 ore settimanali a 18 ore settimanali) per il periodo dal 1° aprile 2016 al 1° aprile 2017 da parte di un dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e parziale.

Nella stessa categoria i dipendenti in pianta organica con contratto a tempo pieno sono 13 e i dipendenti con contratto a tempo parziale sono 2 (tra cui il dipendente che chiede la riduzione del tempo parziale).

Il posto ricoperto dal dipendente che ha richiesto una riduzione del part-time da 25 ore settimanali a 18 ore settimanali è un posto a 25 ore settimanali in pianta organica e pertanto, il rapporto di lavoro a tempo parziale era stato costituito per esigenze dell'ente con l'assunzione del dipendente ai sensi dell'art. 086, comma 1 lettera a) dell'accordo del Testo Unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta.

Si richiedono chiarimenti in merito a quanto segue:

1) Nel contingente del 25% che può essere elevato al 35% rientra anche la dipendente a tempo parziale che chiede una ulteriore riduzione del part-time e pertanto la valutazione di questa domanda esula da quanto previsto dall'art. 086 del Testo Unico?

2) Resta a discrezione dell'ente pertanto, concedere la riduzione del tempo parziale?

3) E' possibile concedere la riduzione del tempo parziale per il periodo richiesto dal dipendente ovvero dal 1° aprile 2016 al 1° aprile 2017 e non per l'anno 2016?

4) Nel caso in cui la risposta al punto 1 sia affermativa, le domande da valutare ai sensi dell'art. 086 del Testo Unico e quindi per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale restano quelle effettuate dai tre dipendenti con contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno?

Questa richiesta viene effettuata per chiarire quanto non esplicitamente disciplinato dal Testo Unico.

  

PARERE

 

A riscontro di quanto richiesto con la Vs. nota con la quale si chiedono chiarimenti sulle modalità di applicazione delle norme relative al rapporto di lavoro a tempo parziale, si rassegnano le seguenti conclusioni.
 
Per quanto concerne i dipendenti da prendere in considerazione ai fini del raggiungimento della percentuale massima di personale che può essere legittimamente autorizzato a fruire del rapporto di lavoro a tempo parziale devono essere ricompresi anche tutti i dipendenti che già ne fruiscono; il comma 16 dell’art. 086 del Testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d’Aosta prevede che il contingente del 25% è utilizzato fino alla sua capienza e che in detta percentuale rientra anche il personale già titolare di detta tipologia lavorativa. E’ bene precisare che il limite del 25% può essere superato non solamente in virtù della previsione di cui al comma 17 del citato art. 086 ma anche in forza della previsione di cui al comma 3 in quanto relativamente al tempo parziale per esigenze organizzative dell’ente il limite del 25% può essere superato.
 

Proprio sulla base del sopraccitato comma 16 dell’art. 086 non si può ritenere che l’Amministrazione abbia una discrezionalità per accogliere o non accogliere le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale in quanto, come già riportato, "Il contingente del 25% è utilizzato sino alla sua capienza …". A tale proposito giova, però, sottolineare che tale principio soffre alcune eccezioni come nel caso di richiesta sorretta dallo svolgimento di altra attività lavorativa, qualora detta ulteriore attività lavorativa comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di servizio svolta dal dipendente. Sempre per quanto concerne le attività extra impiego, è da rilevare che la disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale ha subito un intervento legislativo (art. 1, comma 58 della legge n. 662/1996 come modificato dall’art. 73 del D.L. n. 112/2008) che prevede la possibilità di negare la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a parziale sia in caso di conflitto di interessi sia nel caso in cui la trasformazione comporti, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa ricoperta dal dipendente, pregiudizio alla funzionalità dell'amministrazione stessa. La trasformazione non può essere comunque concessa qualora l'attività lavorativa di lavoro subordinato debba intercorrere con un'amministrazione pubblica.

Fuori dal caso esaminato al punto precedente la disciplina pattizia del citato Testo unico (art. 086, comma 7) prevede unicamente la possibilità di differire, per un periodo massimo di quattro mesi, la concessione del part-time allorquando tale tipologia di lavoro possa, in relazione alle mansioni ed alla posizione organizzativa del dipendente, recare grave pregiudizio alla funzionalità del servizio. Si tenga, infine, presente che ai sensi dell’art. 090 del citato testo unico delle categorie esiste personale per il quale non si può procedere all’attribuzione del part-time (ad es. titolari di incarichi per posizioni di particolare professionalità) e che, conseguentemente, non deve essere conteggiato ai fini della determinazione del 25%.
Per quanto concerne, poi, la decorrenza e la durata del part-time, si rinvia a quanto stabilito dai commi 6 e 8 del citato art. 086 T.U.; il comma 6, infatti, stabilisce che la trasformazione del rapporto di lavoro avviene dal primo giorno successivo alle date del 30 giugno e del 31 dicembre ovvero da diverso giorno successivo a dette date, indicato dal dipendente nella domanda di part-time. Ulteriore eccezione alle decorrenze del 1° luglio e del 1° gennaio è contenuta nel comma 17. Relativamente alla durata, il comma 8 prevede un arco temporale non inferiore ad un anno.
Venendo, infine, all’ultima domanda formulata si ritiene che le richieste da prendere in considerazione ai fini dell’autorizzazione alla fruizione del part-time siano tutte quelle presentate dai dipendenti e si rimanda a quanto previsto dal comma 18 che stabilisce le regole cui attenersi nei casi in cui esse eccedano i contingenti massimi previsti dall’art. 086 del T.U..
In conclusione si deve rammentare che l’autorizzazione allo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale deve necessariamente trovare il proprio fondamento nel provvedimento amministrativo riguardante la dotazione organica (che deve, pertanto, prevedere i posti destinati a tale tipologia di prestazione lavorativa) e che la suddetta autorizzazione dovrà, pertanto, essere preceduta dall’adozione della pianta organica debitamente aggiornata. Quanto appena detto vale tanto per i nuovi rapporti di lavoro trasformati da tempo pieno a tempo parziale quanto per le modificazioni dei rapporti a tempo parziale già in essere.