Richiesta di parere circa l'applicazione delle norme contrattuali sul part-time.
19 novembre 2015
Protocollo n. 813
QUESITO
Ai sensi dell'art. 086, comma 6 dell'accordo del Testo Unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta entro i termini previsti dal Testo Unico sono pervenute tre richieste di trasformazione di rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, per la durata di un anno, da parte di dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tempo pieno e una richiesta di riduzione di un rapporto di lavoro a tempo parziale (da 25 ore settimanali a 18 ore settimanali) per il periodo dal 1° aprile 2016 al 1° aprile 2017 da parte di un dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e parziale.
Nella stessa categoria i dipendenti in pianta organica con contratto a tempo pieno sono 13 e i dipendenti con contratto a tempo parziale sono 2 (tra cui il dipendente che chiede la riduzione del tempo parziale).
Il posto ricoperto dal dipendente che ha richiesto una riduzione del part-time da 25 ore settimanali a 18 ore settimanali è un posto a 25 ore settimanali in pianta organica e pertanto, il rapporto di lavoro a tempo parziale era stato costituito per esigenze dell'ente con l'assunzione del dipendente ai sensi dell'art. 086, comma 1 lettera a) dell'accordo del Testo Unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta.
Si richiedono chiarimenti in merito a quanto segue:
1) Nel contingente del 25% che può essere elevato al 35% rientra anche la dipendente a tempo parziale che chiede una ulteriore riduzione del part-time e pertanto la valutazione di questa domanda esula da quanto previsto dall'art. 086 del Testo Unico?
2) Resta a discrezione dell'ente pertanto, concedere la riduzione del tempo parziale?
3) E' possibile concedere la riduzione del tempo parziale per il periodo richiesto dal dipendente ovvero dal 1° aprile 2016 al 1° aprile 2017 e non per l'anno 2016?
4) Nel caso in cui la risposta al punto 1 sia affermativa, le domande da valutare ai sensi dell'art. 086 del Testo Unico e quindi per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale restano quelle effettuate dai tre dipendenti con contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno?
Questa richiesta viene effettuata per chiarire quanto non esplicitamente disciplinato dal Testo Unico.
PARERE
Proprio sulla base del sopraccitato comma 16 dell’art. 086 non si può ritenere che l’Amministrazione abbia una discrezionalità per accogliere o non accogliere le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale in quanto, come già riportato, "Il contingente del 25% è utilizzato sino alla sua capienza …". A tale proposito giova, però, sottolineare che tale principio soffre alcune eccezioni come nel caso di richiesta sorretta dallo svolgimento di altra attività lavorativa, qualora detta ulteriore attività lavorativa comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di servizio svolta dal dipendente. Sempre per quanto concerne le attività extra impiego, è da rilevare che la disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale ha subito un intervento legislativo (art. 1, comma 58 della legge n. 662/1996 come modificato dall’art. 73 del D.L. n. 112/2008) che prevede la possibilità di negare la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a parziale sia in caso di conflitto di interessi sia nel caso in cui la trasformazione comporti, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa ricoperta dal dipendente, pregiudizio alla funzionalità dell'amministrazione stessa. La trasformazione non può essere comunque concessa qualora l'attività lavorativa di lavoro subordinato debba intercorrere con un'amministrazione pubblica.