Richiesta di parere circa l'applicazione delle norme contrattuali sul part-time.

Data:

8 ottobre 2015

Riferimenti:

Protocollo n. 628

Argomenti

  

QUESITO

   

La Giunta comunale per alcuni anni ha concesso il part time a due dipendenti comunali, con rinnovo annuale e dietro presentazione di formale richiesta.
A decorrere dal mese di luglio 2014 l’amministrazione ha ritenuto di non poter concedere più il part-time. Successivamente ad un incontro informale con una parte sindacale, è stata assunta una deliberazione di giunta nella quale sono stati analizzati i vari settori, seguendo i suggerimenti forniti dal sindacato stesso.
In data 15 luglio si è tenuto un incontro con i sindacati, durante il quale è stato rilevato che la concessione del part-time è di competenza del segretario comunale ed è stata contestata l’adozione della delibera di giunta che escludesse alcuni settori senza preventiva concertazione con le sigle sindacali.
La Corte costituzionale, con pronuncia n. 224 del 19.07.2013, ha stabilito che è legittima la possibilità di trasformare a tempo pieno i rapporti che erano divenuti a tempo parziale prima dell’entrata in vigore del D.L. N. 112/2008, in base al quale le P.A. possono rigettare le domande di trasformazione in presenza di pregiudizi alla propria attività.
In data 31.07.2015 è pervenuta la diffida da parte delle OO.SS..
La Giunta comunale è ferma sulla posizione di non concedere part-time fino all’avvio della gestione associata.
Chiedo, pertanto:
1) Quale sia il soggetto competente ad assumere decisioni in materia di part-time, considerato che la mobilità compete alla Giunta e le variazioni della pianta organica addirittura al Consiglio;
2)  Se vi sia l’obbligo di concedere i part-time richiesti (compreso quello del dipendente che non ha ripresentato domanda entro aprile).
In caso affermativo, se l’anno di durata decorra dalla data di concessione.
  

PARERE

 

Per quanto concerne l’individuazione del soggetto competente alla assunzione delle decisioni in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale si deve necessariamente prendere le mosse dalla disposizione di ordine generale di cui all’art. 4, comma 3, lett. “e” della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell’organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d’Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 e di altre leggi in materia di personale.); dispone, infatti detta norma che spetta ai dirigenti “l’adozione degli atti di gestione del personale assegnato, ivi compresa l’attribuzione dei trattamenti economici accessori e l’irrogazione di sanzioni disciplinari per le infrazioni di minore gravità …”. Resta fermo, ovviamente, che la quantificazione e l’individuazione dei posti da destinare al rapporto di lavoro a tempo parziale sono di competenza degli organi di direzione politica ma una volta adottati gli atti concernenti la c.d. dotazione organica, i successivi provvedimenti amministrativi di assegnazione del part-time rientrano nella competenza dirigenziale.

Relativamente all’obbligo di concedere i part-time richiesti, la vigente disciplina pattizia (art. 086, comma 16 del Testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d’Aosta) prevede che questi debbano essere concessi fino alla capienza prestabilita e l’eccezione è costituita, nel caso di richiesta sorretta dallo svolgimento di altra attività lavorativa, dall’ipotesi in cui detta ulteriore attività lavorativa comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di servizio svolta dal dipendente. Sempre per quanto concerne le attività extra impiego, è da rilevare che la disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale ha subito un intervento legislativo (art. 1, comma 58 della legge n. 662/1996 come modificato dall’art. 73 del d.l. n. 112/2008) che prevede la possibilità di negare la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a parziale sia in caso di conflitto di interessi sia nel caso in cui la trasformazione comporti, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa ricoperta dal dipendente, pregiudizio alla funzionalità dell'amministrazione stessa. La trasformazione non può essere comunque concessa qualora l'attività lavorativa di lavoro subordinato debba intercorrere con un'amministrazione pubblica.

Fuori dal caso esaminato al punto precedente la disciplina pattizia del citato Testo unico (art. 086, comma 7) prevede la possibilità di differire, per un periodo massimo di quattro mesi, la concessione del part-time unicamente quando tale tipologia di lavoro possa, in relazione alle mansioni ed alla posizione organizzativa del dipendente, recare grave pregiudizio alla funzionalità del servizio.

Si tenga, inoltre, presente che ai sensi dell’art. 090 del citato testo unico delle categorie esiste personale per il quale non si può procedere all’attribuzione del part-time (ad es. titolari di incarichi per posizioni di particolare professionalità).

Resta infine da segnalare che le decorrenze del rapporto di lavoro a tempo parziale sono quelle indicate dal comma 6 dell’art. 086 con le eccezioni contemplate dal comma 17 dello stesso articolo e che a seguito del diniego della concessione del part-time, il dipendente deve ripresentare domanda per la successiva scadenza semestrale.

Contratto correlato