Richiesta di parere circa l'applicazione delle norme contrattuali in materia di reperibilità in relazione al rapporto di lavoro a tempo parziale.
1 marzo 2016
Protocollo n. 257
QUESITO
La scrivente Amministrazione
premesso che:
Un dipendente inserito nell'area di pronto intervento richiede la trasformazione del proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale al 70% per un periodo di anni due (3 giorni lavorativi su 7).
chiede se sia possibile:
- con provvedimento motivato, indicante le particolari esigenze del servizio interessato, negare la trasformazione;
- in alternativa, condizionare l'accoglimento di tale richiesta all'accettazione da parte del dipendente di garantire la pronta reperibilità (art. 079 del TUDC) anche nelle giornaTe in cui non presta servizio (dal giovedì alla domenica). In tale caso, se l'accettazione fosse introdotta nel contratto da sottoscrivere, potrebbe equivalere all'espresso consenso dEl dipendente ai sensi dell'art. 089 comma 5?
PARERE
A riscontro di quanto richiesto si rassegnano le seguenti conclusioni.
E’ necessario premettere che il comma 16 dell’art. 086 del Testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d’Aosta sancisce che il contingente del 25% dei dipendenti che possono fruire del part-time è utilizzato fino alla sua capienza e che in detta percentuale rientra anche il personale già titolare di detta tipologia lavorativa. E’ bene precisare che il limite del 25% può essere superato non solamente in virtù della previsione di cui al comma 17 del citato art. 086 ma anche in forza della previsione di cui al comma 3 in quanto relativamente al tempo parziale per esigenze organizzative dell’ente il limite del 25% può essere superato.
Proprio sulla base del sopraccitato comma 16 dell’art. 086 non si può ritenere che l’Amministrazione abbia una discrezionalità per accogliere o non accogliere le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale in quanto, come già riportato, “Il contingente del 25% è utilizzato sino alla sua capienza …”. A tale proposito giova, però, sottolineare che tale principio soffre alcune eccezioni come nel caso di richiesta sorretta dallo svolgimento di altra attività lavorativa, qualora detta ulteriore attività lavorativa comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di servizio svolta dal dipendente. Sempre per quanto concerne le attività extra impiego, è da rilevare che la disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale ha subito un intervento legislativo (art. 1, comma 58 della legge n. 662/1996 come modificato dall’art. 73 del d.l. n. 112/2008) che prevede la possibilità di negare la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a parziale sia in caso di conflitto di interessi sia nel caso in cui la trasformazione comporti, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa ricoperta dal dipendente, pregiudizio alla funzionalità dell'amministrazione stessa. La trasformazione non può essere comunque concessa qualora l'attività lavorativa di lavoro subordinato debba intercorrere con un'amministrazione pubblica.
Fuori dal caso esaminato al punto precedente la disciplina pattizia del citato Testo unico (art. 086, comma 7) prevede unicamente la possibilità di differire, per un periodo massimo di quattro mesi, la concessione del part-time allorquando tale tipologia di lavoro possa, in relazione alle mansioni ed alla posizione organizzativa del dipendente, recare grave pregiudizio alla funzionalità del servizio. Si tenga, infine, presente che ai sensi dell’art. 090 del citato testo unico delle categorie esiste personale per il quale non si può procedere all’attribuzione del part-time (ad es. titolari di incarichi per posizioni di particolare professionalità).
Non si ritiene, di conseguenza, che le semplici esigenze di servizio possano in alcun modo giustificare il non accoglimento della richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a parziale.
Venendo ora ai riflessi di tale tipologia di rapporto di lavoro sull’istituto della reperibilità, si potrebbe ritenere che non vi siano ragioni per non poter disporre che il dipendente sia in reperibilità anche nei giorni in cui non presta servizio poiché non vi è una disposizione che lo vieti e, per espresso disposto contrattuale (artt. 089 e 085 del T.U. sopraccitato) i dipendenti in part-time possono effettuare prestazioni lavorative aggiuntive denominate “lavoro supplementare” per le ore ulteriori e fino al raggiungimento dell’orario di lavoro a tempo pieno e “lavoro straordinario” per le ore che travalicano anche il limite delle 36 ore settimanali. L’utilizzazione del lavoro supplementare e straordinario deve necessariamente avvenire nel rispetto delle norme contenute nell’art. 089 e 058 del T.U. e il collocamento in reperibilità dovrà altresì veder riconosciuto il peculiare corrispettivo stabilito dall’articolo 079 del T.U..
Vi sono però notevoli perplessità legate al fatto che nel caso di part-time verticale, come nell’ipotesi prospettata da codesta Amministrazione, nei giorni in cui il dipendente non presta servizio non risulta nemmeno dipendente dell’ente. Si consideri, inoltre, che nel momento in cui l’ente incardina il dipendente in reperibilità è ben conscio della concreta possibilità che esso sia chiamato a svolgere attività lavorativa travalicando i limiti di orario contrattualmente stabiliti (ragione per la quale sarebbe comunque necessario l’assenso del dipendente) e generando quanto meno una contraddizione tra l’avvenuta concessione del tempo parziale e il superamento dei limiti contrattualmente previsti. I dubbi anzidetti sono stati anche espressi dall’ARAN nell’orientamento applicativo RAL 1393 del quale, per comodità si allega una copia.
In conclusione anche questa Agenzia nutre molte perplessità sull’ipotesi di inserimento nella reperibilità dl dipendente a tempo parziale.