QUESITO
La scrivente P.A., premesso che:
Chiede se sia legittimo prevedere, a livello di regolamento comunale o con altro strumento che si chiede allo spettabile ente in indirizzo di individuare, che:
PARERE
A riscontro di quanto richiesto circa l’applicazione della normativa pattizia indicata in oggetto con particolare riferimento alla possibilità di riconoscere ai dipendenti residenti in comuni diversi da quello dell’Ente in cui prestano servizio, collocati in reperibilità, l’indennità chilometrica in relazione all’utilizzazione dei propri mezzi di trasporto nei casi di oggettiva impossibilità di fruizione di quelli pubblici nonché la copertura assicurativa, si formulano se seguenti osservazioni.
I dipendenti collocati in pronta reperibilità beneficiano dei corrispettivi previsti dall’articolo 079 del Testo unico di cui in oggetto e la norma nulla prevede al di là degli specifici cespiti indicati ai commi 1, 6 e 8; spettano, pertanto, gli importi per la reperibilità pura e semplice (comma 8) che sono raddoppiati in nei casi in cui questa cada in un giorno festivo anche infrasettimanale o nel giorno di riposo settimanale (comma 1). Qualora i dipendenti siano chiamati in servizio sono retribuiti come orario straordinario con possibilità, in alternativa, di compensare le ore prestate (comma 6). Non essendo, pertanto, previste altre forme di corrispettivo per l’espletamento della reperibilità pare non configurabile l’attribuzione di ulteriori cespiti. Di conseguenza, pur tenuto conto della peculiarità della situazione del dipendente in reperibilità che usa il proprio mezzo per raggiungere la sede di lavoro, si deve necessariamente considerare che lo stesso si trova nella medesima situazione del dipendente che quotidianamente si reca col proprio mezzo di trasporto al lavoro e per il quale nulla è dovuto.
Sulla base delle considerazioni svolte sopra si deve altresì ritenere che non possa nemmeno essere attivata la copertura assicurativa di cui all’art. 181 del Testo unico di cui in oggetto.