Richiesta di parere circa l'applicazione delle norme contrattuali in materia di indennità di reperibilità, chilometrica in relazione all'utilizzo del mezzo proprio e di copertura assicurativa contenute nell'Accordo del Testo Unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta.

Data:

26 marzo 2015

Riferimenti:

Protocollo n. 359

  

  

QUESITO

  

La scrivente P.A., premesso che:

  • E' dotata di regolamento in materia di reperibilità;
  • I servizi di reperibilità sono assicurati anche da personale comunale non residente nel comune;
  • Gli incarichi vengono chiamati anche per interventi brevi che però comportano comunque lo spostamento da casa ai magazzini comunali;
  • Risulta oggettivamente impossibile utilizzare i mezzi pubblici per raggiungere la sede lavorativa, in ragione dell'imprevedibilità della chiamata;
  • Parrebbe equo e funzionale riconoscere agli addetti non residenti, l'onere relativo allo spostamento, oltre che garantire la copertura assicurativa rispetto ad eventuali danni subiti dal conducente e dal mezzo durante il tragitto verso i magazzini comunali;
  • Lo spostamento casa/lavoro per il servizio di reperibilità, per le oggettive esigenze di pronto intervento, risulta peculiare rispetto a quello ordinario effettuato dal lavoratore per raggiungere quotidianamente la sede di lavoro.

Chiede se sia legittimo prevedere, a livello di regolamento comunale o con altro strumento che si chiede allo spettabile ente in indirizzo di individuare, che:

  • Il personale posto in reperibilità, al fine di garantire un tempestivo intervento nel luogo dell'emergenza e favorire una rapida risoluzione della problematica per cui è stato convocato, possa avvalersi, per finalità esclusivamente operative, del proprio mezzo privato per il tragitto, di andata e di ritorno, dalla località di dimora abituale e la sede di servizio;
  • Nel suddetto caso, al personale in reperibilità (non residente nel comune) venga riconosciuto il rimborso delle spese sostenute e rendicontate in base al T.U.D.C.;
  • Venga garantita la copertura assicurativa (e dei danni compiuti sul mezzo o del suo furto) dei dipendenti in reperibilità, dal momento dell'attivazione dell'intervento e per tutta la durata dello stesso, ovvero comprensiva del tragitto, di andata e di ritorno, dalla località di dimora abituale del dipendente in reperibilità e la sede municipale.

  

PARERE

   

A riscontro di quanto richiesto  circa l’applicazione della normativa pattizia indicata in oggetto con particolare riferimento alla possibilità di riconoscere ai dipendenti residenti in comuni diversi da quello dell’Ente in cui prestano servizio, collocati in reperibilità, l’indennità chilometrica in relazione all’utilizzazione dei propri mezzi di trasporto nei casi di oggettiva impossibilità di fruizione di quelli pubblici nonché la copertura assicurativa, si formulano se seguenti osservazioni.

I dipendenti collocati in pronta reperibilità beneficiano dei corrispettivi previsti dall’articolo 079 del Testo unico di cui in oggetto e la norma nulla prevede al di là degli specifici cespiti indicati ai commi 1, 6 e 8; spettano, pertanto, gli importi per la reperibilità pura e semplice (comma 8) che sono raddoppiati in nei casi in cui questa cada in un giorno festivo anche infrasettimanale o nel giorno di riposo settimanale (comma 1). Qualora i dipendenti siano chiamati in servizio sono retribuiti come orario straordinario con possibilità, in alternativa, di compensare le ore prestate (comma 6). Non essendo, pertanto, previste altre forme di corrispettivo per l’espletamento della reperibilità pare non configurabile l’attribuzione di ulteriori cespiti. Di conseguenza, pur tenuto conto della peculiarità della situazione del dipendente in reperibilità che usa il proprio mezzo per raggiungere la sede di lavoro, si deve necessariamente considerare che lo stesso si trova nella medesima situazione del dipendente che quotidianamente si reca col proprio mezzo di trasporto al lavoro e per il quale nulla è dovuto.

Sulla base delle considerazioni svolte sopra si deve altresì ritenere che non possa nemmeno essere attivata la copertura assicurativa di cui all’art. 181 del Testo unico di cui in oggetto.

Contratto correlato