Richiesta di parere circa l'applicazione delle norme contrattuali in materia del trattamento in trasferta.

Data:

10 febbraio 2016

Riferimenti:

Protocollo n. 134

QUESITO

 

Di fronte al seguente quesito si chiede se la seguente risposta sia legittima.

Quesito: è corretto considerare orario di lavoro, per quanto riguarda le missioni, esclusivamente l'orario indicato per il corso, non conteggiando come straordinario il tempo in più rispetto al normale orario giornaliero che è stato necessario per il viaggio, e considerare che le ore di viaggio e la pausa pranzo non siano computate come "recupero ore"?

Risposta: nel caso di missioni del personale il dirigente effettua una modifica temporale dell'orario di lavoro del dipendente inviato in missione, considerando orario di lavoro il tempo intercorrente dalla timbratura avvenuta prima di partire alla timbratura al suo rientro alla sede comunale. Chiaramente è esclusa dall'orario di lavoro la pausa pranzo conteggiata in trenta minuti (se la missione è finalizzata ad un corso la pausa pranzo è superiore ai trenta minuti verrà sottratto il tempo relativo all'effettiva pausa).

 

PARERE

 

In relazione alla richiesta di parere in materia di trattamento durante le trasferte si rassegnano le seguenti conclusioni.

La regolamentazione della trasferta è contenuta nell’articolo 170 dell’”Accordo del testo unico delle disposizione contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d’Aosta”, che al comma 2, lettera “c” stabilisce che al personale comandato in trasferta spetta, oltre alle altre voci indicate dalle lettere “a” e “b”, “il compenso per lavoro straordinario, nel caso in cui l’attività lavorativa nella sede della trasferta si protragga per un tempo superiore al normale orario di lavoro previsto per la giornata. Si considera, a tal fine, solo il tempo effettivamente lavorato, tranne nel caso degli autisti per i quali si considera attività lavorativa anche il tempo per il viaggio …”.

La sopraccitata disposizione, quindi, sancisce che il tempo di viaggio non può mai essere considerato -tranne che per gli autisti- lavoro e, pertanto, detto periodo di tempo non può formare oggetto di alcuna considerazione né a fine retributivo né a fine di compimento del debito orario.

Analogamente non può essere considerata attività di lavoro la pausa pranzo in quanto ciò snaturerebbe la funzione ad essa assegnata dal contratto di “pausa” ossia di interruzione dell’attività lavorativa per la consumazione del pasto. A tale proposito si consideri anche che la durata della pausa pranzo non può essere predeterminata ma computata sulla base del tempo effettivamente fruito a tale scopo tra il termine della prima parte dell’attività lavorativa e la successiva ripresa.

Non pare, pertanto, a questa Agenzia che si possa provvedere alla modificazione della programmazione e dell’articolazione dell’orario di lavoro (la quantificazione è stabilita dall’art. 67 della legge regionale n. 22/2010 e ripresa dall’art. 048 del Testo unico sopraccitato) in modo unilaterale al fine di ricomprendervi tutto il periodo di tempo intercorrente tra la timbratura del mattino e quella del rientro in sede e ciò in quanto, da un lato, si attribuirebbero ore di lavoro che per il contratto vigente non costituiscono attività lavorativa e, dall’altro, la modificazione avverrebbe senza il rispetto della procedura indicata dall’anzidetto art. 048.

Contratto correlato