QUESITO
L'art. 074 (diritto allo studio) del TUDC, sottoscritto in data 13 dicembre 2010, prevede che i permessi possano essere concessi per la partecipazione a corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi universitari (anche telematici), post universitari (anche telematici), di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico.
Il quesito che si intende porre riguarda le seguenti circostanze:
1) se i permessi, debitamente autorizzati, possano essere fruiti dai dipendenti, oltre che per la frequenza delle lezioni che si svolgono durante l'orario di lavoro, anche per ulteriori necessità legate al percorso di studi, quali, per esempio, la preparazione degli esami, adempimenti burocratici svolti presso le scuole, colloqui con tutor o docenti, assistere alle sessioni d'esame;
2) se il permesso fosse fruibile solamente per la frequenza per le lezioni si richiede se in esso debba essere ricompreso il tempo di viaggio;
3) se l'autorizzazione debba essere negata a coloro che frequentano lezioni di corsi di studio di cui al comma 2 del citato articolo 074 del TUDC che si svolgono al di fuori dall'orario di lavoro dei dipendenti stessi.
Alla luce di quanto previsto dall'articolo 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che ha modificato il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" di cui al DPR 28 dicembre 2000, n. 445, si richiede come le pubbliche amministrazioni possano accertare d'ufficio presso le scuole, l'elenco delle lezioni frequentate, altresì telematicamente, dai propri dipendenti regionali autorizzati al beneficio di cui sopra, che dovranno necessariamente coincidere con i permessi fruiti.
PARERE
In relazione alla richiesta di parere con la quale si chiedono delucidazioni circa l’applicazione della norma contrattuale di cui in oggetto, con particolare riferimento:
· alla possibilità di fruizione delle 150 ore oltre che per la partecipazione ai corsi anche per altre necessità legate al corso di laurea;
· alla computabilità del tempo di viaggio nelle 150 ore;
· alla necessità del rilascio o meno dell’autorizzazione anche nel caso di frequenza dei corsi in ore al di fuori dell’orario di lavoro;
· alle modalità di accertamento delle lezioni frequentate presso le varie Istituzioni scolastiche ed accademiche
si rassegnano le seguenti conclusioni.
Si deve preliminarmente evidenziare che, in gran parte, quanto richiesto da codesto spett. Dipartimento trova già risposta nel parere n. 150 del giorno 15/02/2011 pubblicato sul sito istituzionale di questa Agenzia nella sezione “quesiti e pareri” alla voce “diritto allo studio”; si procede, comunque a riprendere quanto a suo tempo già esposto nel sopraccitato parere n. 150/2011.
La lettera della norma contrattuale in materia di diritto allo studio circa le finalità per la quali possono essere concessi i permessi in esame (art. 074, secondo comma del T.U.) è chiara e prevede che se ne possa fruire “… per la partecipazione a corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi universitari (anche telematici), post universitari (anche telematici), di scuole di istruzione primaria …”; è evidente, pertanto, che ulteriori necessità dello studente legate al corso di laurea dovranno trovare la propria giustificazione in altri istituti contrattuali. Merita altresì evidenziare che a nulla rileva che una precedente formulazione della norma parlasse di “frequenza” in luogo di “partecipazione” in quanto i due termini sono, in pratica, da considerarsi sinonimi stando anche a quanto ritenuto in un orientamento ARAN (RAL949 del giorno 09/12/2011 e si veda anche quello contraddistinto con il n. 900-15A4 riportato nel sopraccitato parere ARRS n. 150/2011).
Relativamente alla problematica riguardante la computabilità del tempo di viaggio nelle 150 ore, si deve sottolineare che le stesse devono essere conteggiate e, anche in questo caso, l’orientamento ARAN è in tal senso (vedasi il parere RAL 964).
Per quanto concerne, poi, il dubbio circa la necessità di concedere o negare le autorizzazioni per diritto allo studio qualora i momenti formativi avvengano al di fuori dell’orario di lavoro del dipendente richiedente, non si può che richiamare quanto già esposto nel più volte citato parere n. 150/2011 di questa Agenzia e nel quale si afferma che siccome detti permessi hanno anche la funzione di giustificare l’assenza del dipendente, la concessione dei permessi stessi perde di significato.
Venendo, infine, alla possibilità per le Amministrazioni pubbliche di accertare d’ufficio l’avvenuta frequenza alle lezioni è necessario premettere che, per quanto concerne i corsi universitari e post universitari il citato art. 074 del Testo Unico non prevede la produzione da parte dello studente di alcuna certificazione limitandosi a richiedere quella relativa agli esami superati (o crediti conseguiti) e, di conseguenza, un eventuale accertamento d’ufficio sarebbe fatto “praeter legem”. Diversa è la situazione per le altre tipologie di scuole per le quali la stessa disposizione (art. 074, comma 8) prevede la produzione della certificazione attestante la frequenza e la partecipazione all’esame finale.