Richiesta di parere circa l'applicazione delle disposizioni contrattuali in materia di trattamento economico delle posizioni di particolare professionalità in caso di astensione obbligatoria anticipata per stato di gravidanza a rischio.

Data:

15 maggio 2013

Riferimenti:

Protocollo n. 535

  

QUESITO

  

Una dipendente titolare di posizione particolare professionalità di cui all'art. 36 del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del 13.12.2010 è stata posta dalle autorità competenti in astensione obbligatoria anticipata per stato di gravidanza a rischio.

L'art. 63 del testo unico soprarichiamato prevede, all'art. 63, che alle lavoratrici madri ed ai padri che fruiscono del congedo di cui al Capo III (congedo di maternità) ed al Capo IV (congedo di paternità) del D.lgs 26 marzo 2001, n. 151, spetti anche la retribuzione di posizione.

L'art. 64 dello stesso testo unico stabilisce, invece, che solo il primo mese di astensione facoltativa sia retribuita per intero, con esclusione solo dei compensi per lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute. Per i giorni successivi, parrebbe, invece, che sia dovuto il 30% della sola retribuzione, con esclusione, quindi, anche della retribuzione di posizione.

Si chiede se le disposizioni di cui sopra siano state correttamente interpretate dall'Amministrazione scrivente e se l'indennità di posizione, nel silenzio delle disposizioni contrattuali, spetti anche durante il periodo di astensione obbligatoria anticipata per gravidanza a rischio.

Allo scopo di garantire la continuità del servizio in assenza del titolare della posizione di particolare professionalità si chiede, inoltre, se sia possibile conferire ad altro soggetto l'incarico, senza gravare sulle disponibilità del Fondo Unico Aziendale per il periodo di erogazione dell'indennità alla dipendente in gravidanza.

  

PARERE

  

Codesta Amministrazione comunale chiede, in primo luogo, se, in relazione all’art. 063 dell’”Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d’Aosta.”, sia corretta l’interpretazione in base alla quale alle dipendenti in congedo anticipato per gravidanza a rischio debba essere corrisposta anche la retribuzione di posizione che la norma contrattuale espressamente riconosce solo per il congedo di maternità e paternità.
Si ritiene che la retribuzione di posizione nel caso sopra esposto possa essere attribuita e ciò in virtù dell’equiparazione disposta dall’articolo 17, secondo comma del D. lgs. n. 151/2001 tra il congedo per maternità e quello di “gravi complicanze nella gravidanza”.
 
Relativamente, invece, all’applicazione dell’art. 064 del sopraccitato Testo unico (congedo parentale) non sembra che possano sorgere dubbi sul trattamento economico essendo la norma assolutamente precisa nell’indicare i trattamenti economici nelle rispettive fasce temporali; se, quindi, per i primi 30 giorni la retribuzione è corrisposta per intero con la sola esclusione dello straordinario e delle indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute, risulta, conseguentemente necessario corrispondere anche la retribuzione di posizione; il trattamento economico dei periodi successivi, però, non contempla altre voci retributive al di là della specifica indennità indicata dalle lettere “a” e “b” del quinto comma del sopraccitato art. 064.
 
Quanto alla possibilità, infine, di conferire l’incarico di particolare responsabilità senza prelevare le necessarie risorse economiche dal fondo unico aziendale, questa Agenzia non ritiene che ciò possa essere fatto in quanto la disposizione di cui all’art. 154, primo comma, lettera “b” e le altre norme contrattuali concernenti detta voce retributiva (art. 036, 037 , 038 e 175 del testo unico) non recano eccezioni alla forma di finanziamento delle particolari posizioni organizzative che deve avvenire, pertanto, unicamente tramite il detto fondo unico.

Contratto correlato