Richiesta di parere circa l'applicazione delle disposizioni contrattuali in materia di retribuzione di posizione dei dirigenti del comparto unico regionale.

Data:

12 novembre 2015

Riferimenti:

Protocollo n. 787

  

QUESITO

  

Questa civica Amministrazione è in fase di completamento del processo di riorganizzazione, di inizio consiliatura, della struttura organizzativa.

Al fine di poter determinare i nuovi valori economici della retribuzione di posizione dei dirigenti è necessario conoscere se gli stessi possano essere stabiliti dall'Amministrazione (tenuto, comunque, conto dei parametri connessi alla graduazione delle strutture dirigenziali nel rispetto delle procedure inerenti le relazioni sindacali) solo in relazione a quanto previsto dall'art. 60 del contratto della dirigenza.

In particolare si intende conoscere se la clausola di salvaguardia prevista dell'art. 18 comma 2 del contratto della dirigenza (riduzione della retribuzione di posizione precedentemente percepita non superiore al 25%) debba essere applicata dall'Amministrazione anche al termine del processo di riorganizzazione di inizio conciliatura che si concluderà con l'assegnazione di nuovi incarichi o se invece debba applicarsi unicamente nel caso di revoca anticipata dell'incarico come parrebbe dal titolo della norma.

  

PARERE

  

 

Con riferimento alla Vs. richiesta di parere in materia di retribuzione di posizione e mirante ad ottenere chiarimenti circa l’ambito di applicazione dell’art. 018 dell’”Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali di primo livello relative alla dirigenza del comparto unico della Regione Valle d’Aosta.” e, in particolare, se detta disposizione possa trovare applicazione in tutti i casi di revoca dell’incarico, ivi compresa quella per scadenza naturale, si rassegnano le seguenti conclusioni. Pare a questa Agenzia che la disposizione contrattuale del sopraccitato art. 018 sia sufficientemente chiara anche per quanto concerne l’ambito applicativo; infatti, il primo comma recita testualmente: “La revoca anticipata rispetto alla scadenza può avvenire solo per le cause previste dall’art. 28 della l.r. n. 22/2010.” (motivate ragioni organizzative o procedimento di misurazione e valutazione dell’attività svolta dal dirigente). Facendo, quindi, la disposizione contrattuale riferimento alla sola revoca anticipata resta, conseguentemente, esclusa la revoca per termine naturale dell’incarico la quale, pertanto, non potrà beneficiare della salvaguardia retributiva contemplata dal secondo comma dell’art. 018. Per completezza si rileva che nel caso di nuovi incarichi dirigenziali trova applicazione la normativa di cui agli articoli 16 e seguenti della legge regionale n. 22/2010.

Contratto correlato