QUESITO
La Legge regionale n. 9/2009, relativa alla riorganizzazione turistica regionale, ha soppresso le 11 Aziende di informazione ed accoglienza turistica locali ed istituito un unico Ente, l'Office Régional du Tourisme, appartenente al comparto unico regionale e dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia amministrativa, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria, che è subentrato a tutti i rapporti attivi e passivi delle AIAT.
A far data dal 1° gennaio 2010, pertanto, sono state trasferite all'Ufficio regionale del turismo tutte le risorse finanziarie, patrimoniali, strumentali ed umane in dotazione alle Aziende, compresi, come ribadito dall'art. 14, comma 6, della Legge in questione, i rapporti di lavoro che sono, quindi, proseguiti senza interruzione alcuna e con la conservazione della posizione giuridica e del trattamento economico in godimento.
Considerato che l'Ente, a seguito della sottoscrizione da parte dell'ARRS e delle OO.SS. del testo di accordo trasmesso in data 16/04/2013 - prot. n. 451, deve provvedere all'elaborazione della graduatoria di merito per l'assegnazione della 4^ progressione retributiva, prendendo in considerazione i dati riguardanti il proprio personale in servizio al 01/01/2010 (fotografia della situazione del personale al 31/12/2009 nelle rispettive ex AIAT).
Tenuto conto che alcuni dipendenti dell'Office Régional du Tourisme non hanno ottenuto per l'anno 2009, da parte dei Presidenti degli Enti di cui sopra, una scheda di valutazione (attualmente soppressa) redatta ai sensi dell'articolo 135 del Testo Unico delle categorie del comparto valdostano, in quanto il Fondo unico aziendale veniva ripartito in parti uguali tra tutto il personale di ruolo.
Si richiede come questa Amministrazione debba procedere per la formazione della graduatoria di merito di cui all'articolo 147 per l'assegnazione della 4^ progressione retributiva, in considerazione del fatto che non è possibile rispettare, per l'elaborazione, il criterio della "valutazione del dirigente riferita all'anno precedente" a causa dell'assenza delle schede valutative 2009 di alcuni dei propri dipendenti.
PARERE
A riscontro della Vs. nota concernente la richiesta di chiarimenti circa l’applicabilità della normativa contrattuale di cui in oggetto, si deve necessariamente evidenziare, in via pregiudiziale, che il CCRL del 16 aprile 2013 ha modificato la norma contenuta nell’art. 141 dell’attuale “Testo unico” introducendovi il comma 4 che dispone in materia di modalità di conteggio dei dipendenti transitati da un ente ad un altro dal giorno 01 gennaio e finalizzato alla costituzione del Fondo per la progressione orizzontale.
Non pare, comunque, a questa Agenzia che, allo stato dei fatti, si possa provvedere, ora per allora, alle valutazioni dei dipendenti in quanto a suo tempo i responsabili delle AIAT hanno provveduto all’attribuzione del salario di risultato con una procedura quanto meno di dubbia legittimità avendo ripartito le risorse finanziarie in pari misura tra tutti i dipendenti in ispregio all’obbligo contrattuale di procedere all’attribuzione delle risorse relative al salario di risultato tramite una specifica valutazione per ogni dipendente.
Tutto quanto sopra premesso, i citati dipendenti che non hanno ottenuto la valutazione non potranno, conseguentemente, beneficiare del relativo punteggio in sede di predisposizione della graduatoria per l’attribuzione della quarta progressione orizzontale e potranno esperire i rimedi giurisdizionali ritenuti più opportuni.
Si coglie l’occasione per rammentare, incidentalmente, che dal 2011 ed ancora per il 2013 vige la valenza esclusivamente giuridica delle progressioni orizzontali ai sensi di quanto previsto dall’art. 9, comma 21 del d.l. n. 78/2010.