Richiesta di parere circa l'applicazione delle disposizioni contrattuali in materia di lavoro in turno e relativo trattamento economico.

Data:

30 aprile 2013

Riferimenti:

Protocollo n. 492

    

QUESITO

   

Premesso che questa Amministrazione ha organizzato il servizio di polizia locale costituito da n. 2 addetti come segue:

Stagione invernale: dall’apertura degli impianti di risalita fino alla loro chiusura (circa 4/5 mesi)

Stagione estiva: mesi di luglio e agosto 

 

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Domenica

A

8 – 14

Riposo

Riposo

8 – 14

8 – 14

8 – 13
14 – 17.30

8 – 13
14 – 17.30

B

riposo

8 - 14

8 - 14

riposo

8 – 13
14 – 17.30

8 – 13
14 – 17.30

8 - 14

Per gli altri periodi l’orario di lavoro sarà il seguente: 

 

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Domenica

A

8 – 14

8 – 14

8 – 14

8 – 14

8 – 14

8 – 13

-

B

13 - 19

13 - 19

13 - 19

13 - 19

13 - 19

12 - 18

-

Con la seguente rotazione settimanale:

1° settimana                       1° Addetto               turno A

                                      2° Addetto               turno B

                                                       

2° settimana                       1° Addetto               turno B

                                      2° Addetto               turno A

Si chiede per quanto riguarda il lavoro svolto nella stagione invernale ed estiva:

·        se è corretto riconoscere la riduzione a 35 h. ai due addetti della polizia locale;

·        se è corretto riconoscere l’indennità di turno ed in quali giorni settimanali.

 

PARERE

   

A riscontro della richiesta di parere con la quale si chiede di conoscere se per il lavoro svolto nelle stagioni estiva ed invernale dai due Agenti di Polizia locale secondo lo schema allegato alla predetta nota si possa riconoscere la riduzione di orario a 35 ore settimanali prevista per il lavoro su turni e se si possa riconoscere e in quali giorni la corresponsione dell’indennità di turno, si rassegnano le seguenti conclusioni.
 
La riduzione a 35 ore settimanali dell’orario di lavoro per i dipendenti della Polizia locale, qualora ad essi sia assegnato il lavoro su turni, è prevista espressamente tanto dall’art. 049, quanto dall’art. 051, comma 4 dell’”Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d’Aosta.” e in tal caso devono ricevere la relativa indennità prevista dall’art. 078, comma 8 dello stesso testo unico.
 
A parere di questa Agenzia, però, non sembra che l’orario di servizio giornaliero contenuto nella nota di codesta Amministrazione comunale per i periodi estivo ed invernale possa configurarsi come turno in quanto non raggiunge in alcun giorno il minimo di 10 ore previsto dall’art. 078, comma 3 e che tutt’al più possa costituire una particolare articolazione dell’orario di servizio retribuibile tramite altre disposizioni quali le particolari situazioni indicate all’art. 007, comma 1, lett. “g” del citato testo unico. 

Contratto correlato