Richiesta di parere circa l'applicazione della normativa in materia di congedi parentali ad ore ai sensi del D.lgs. n. 50/2015.
10 maggio 2015
Protocollo n. 684
QUESITO
Il Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 80 recante: "Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183", e nello specifico l'art. 7, recante "Modifiche all'articolo 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di congedo parentale", introduce, con il comma 1-ter, le seguenti disposizioni: "In caso di mancata regolamentazione, da parte della contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, delle modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria, ciascun genitore può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria. La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale. Nei casi in cui al presente comma è esclusa la cumulabilità della fruizione oraria del congedo parentale con permessi o riposi di cui al presente decreto legislativo. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al personale del comparto sicurezza e difesa e a quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico";
Nel caso di una dipendente che volesse articolare il proprio orario di lavoro come segue:
lun 6 ore lavorative
mar 6 ore lavorative
mer 6 ore lavorative
gio 9 ore lavorative
ven 9 ore lavorative
si chiede:
1) se sia corretto calcolare come orario medio giornaliero (tenuto conto che la dipendente nel mese precedente ha lavorato a tempo pieno a 36 ore settimanali) 7 ore e 12 minuti?
2) se sia corretto che la dipendente chieda 3 ore e 36 minuti di congedo per giorno (la metà dell'orario medio giornaliero)?
3) se sia possibile per la dipendente chiedere il congedo parentale ad ore nei giorni di giovedì e venerdì lavorando quindi 5 ore e 24 minuti (9 ore - 3 ore e 36 minuti).
PARERE
In merito alla richiesta di parere di cui in oggetto si rassegnano le seguenti conclusioni.
E’ necessario premettere che il quesito, concernendo l’applicazione di norme di legge, esula dalla competenza dell’ARRS ma che, in un’ottica di fattiva collaborazione, si ritiene comunque di fornire le indicazioni richieste fermo restando che le stesse hanno valore limitato al fatto di rappresentare unicamente l’opinione di questa Agenzia.
Come riportato nella richiesta di parere di codesta Amministrazione comunale, il legislatore ha previsto all’articolo 7 del D. lgs. n. 80/2015 (con il quale è stato modificato l’art. 32 del D. lgs. n. 151/2001), la possibilità per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di chiedere ed ottenere la fruizione dei permessi per congedo parentale ad ore indipendentemente dal fatto che vi siano o meno esplicite previsioni contrattuali. E’ evidente che allo stato attuale detta disposizione rappresenta l’unica fonte normativa cui fare riferimento per la gestione delle richiesta di fruizione oraria dei permessi in argomento.
A quanto sopra consegue che nel caso rappresentato da codesta Amministrazione comunale e in base all’orario indicato nella nota di richiesta del parere pare potere affermare che le conclusioni evidenziate nella richiesta stessa siano corrette. Si raccomanda, peraltro, di monitorare attentamente l’evolversi della disciplina verificando anche le fonti secondarie (si veda da ultimo la circolare INPS n. 152/2015) che dettano le modalità applicative dell’istituto del congedo parentale ad ore.