Richiesta di parere circa l'applicazione della normativa contrattuale in materia di fruizione delle ferie sia per le categorie, sia per la dirigenza del comparto unico nei casi di aspettativa per mandato politico, per incarico di Segretario di enti locali ovvero per distacco sindacale.

Data:

10 febbraio 2015

Riferimenti:

Protocollo n. 680

 
 
QUESITO
  
Si richiede con la presente parere in merito alla possibilità di mantenimento delle ferie residue a dipendenti o dirigenti oltre ai termini previsti dall'art. 51 del TUDC dei dipendenti, sottoscritto in data 13 dicembre 2010 e dall'art. 32 del TUDC dei dirigenti sottoscritto in data 5 ottobre 2011, in caso di assenza dal servizio che ne abbia precluso l'utilizzazione, dovuta a aspettativa per mandato politico da amministratore locale, per mandato da parlamentare o consigliere regionale, distacco sindacale, aspettativa per segretario di enti locali o altri istituti che comportino l'assenza dei dipendenti per un arco di tempo di numerosi anni.
Alla luce di quanto sopra si richiede se le ferie residue e non utilizzate, maturate negli anni di competenza, possano essere fruite al momento del rientro in servizio o se esse debbano essere considerate non più utilizzabili.
     
PARERE
  
A riscontro di quanto richiesto circa l’applicazione della normativa indicata in oggetto con particolare riferimento alla possibilità di fruizione delle ferie residue per i dipendenti che si trovano in aspettativa per mandato politico, per incarico di Segretario di enti locali ovvero in distacco sindacale si rassegnano le seguenti conclusioni.
L’articolo 051 dell’”Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d’Aosta.” e l’articolo 32 dell’”Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali di primo livello relative alla dirigenza del comparto unico della Regione Valle d’Aosta.” dispongono in materia di ferie in modo quasi identico poiché per le ferie maturate e non godute per ragioni di servizio è prevista la possibilità del loro utilizzo entro l’anno di competenza ovvero, in caso di indifferibili esigenze di servizio, entro il mese di giugno dell’anno successivo; in tale ultima ipotesi, per quanto concerne la dirigenza il termine per l’utilizzazione delle ferie maturate e non fruite per esigenze di servizio è fissato alla fine dell’anno successivo a quello di competenza.
Le sopraccitate norme contrattuali prevedono entrambe la possibilità di monetizzare (fermo restando che ciò dev’essere stato causato da esigenze di servizio) le ferie residue non utilizzate all’atto della cessazione del rapporto di lavoro.
Ulteriori dilazioni per la fruizione delle ferie residue si hanno nei casi espressamente contemplati rispettivamente dal comma 10 dell’articolo 51 del T.U. cat. e dal comma 11 dell’articolo 32 del T.U. dir. ma tra le cause che consentono detta dilazione non compaiono quelle oggetto del presente parere.
Sulle disposizioni che consentono il pagamento delle ferie non utilizzate è intervenuto il legislatore nazionale disponendo l’impossibilità di retribuire con la relativa indennità le ferie non godute (art. 10 d.lgs. n. 66/2003) salvo il caso della risoluzione del rapporto di lavoro, e, da ultimo con l’art. 5 comma 8 del D.L. n. 95/2012, prevedendo, solo per le pubbliche amministrazioni, il divieto assoluto di retribuzione anche nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro sancendo altresì la responsabilità disciplinare ed amministrativa del dirigente che invece lo consenta.
Per quanto riguarda, invece, i riflessi del periodo di aspettativa di incarico di Segretario di enti locali o di distacco sindacale si evidenzia che dette tre situazioni non consentono la maturazione di ferie presso l’ente di provenienza in quanto il relativo rapporto di lavoro è sospeso, non è retribuito, non fa maturare ferie e consente unicamente il diritto alla conservazione del posto di lavoro oltre che, in taluni casi, la computabilità ai fini dell’anzianità di servizio.
Nel caso specifico del dipendente incaricato quale Segretario degli enti locali, questi è posto in aspettativa senza assegni (art. 071 T.U. Cat.); di conseguenza, maturerà le ferie presso l’ente in cui presta la propria attività lavorativa e qualora non gli fosse stato possibile utilizzarle durante l’incarico di Segretario (anche per esigenze di servizio) non potrà rivendicarne la fruibilità presso l’ente di appartenenza. Per quanto concerne il dirigente incaricato quale Segretario di ente locale valgono le medesime considerazioni e l’art. 022 del T.U. della Dirigenza prevede che gli incarichi presso altri enti sono attribuiti a dirigenti tramite l’istituto dell’aspettativa ovvero assegnati a dirigenti in disponibilità.
Per quanto concerne, inoltre, i dipendenti in distacco sindacale si deve rammentare che il quarto comma dell’art. 29 del vigente accordo quadro del 22 maggio 2013 sancisce espressamente che durante il distacco sindacale non si maturano ferie.
Relativamente, infine, alle aspettative per mandato politico, sulla base di quanto stabilito dall’articolo 072, comma 1 del T.U. Cat. e dall’articolo 45, comma 1 del T.U. Dir., si deve provvedere a verificare le specifiche disposizioni di legge.
Fatta la suesposta premessa si deve necessariamente rilevare che, nel caso segnalato da codesta amministrazione regionale, in linea generale le ferie maturate dai dipendenti prima della aspettativa per mandato politico, per incarico di Segretario di enti locali ovvero per distacco sindacale non sono più fruibili essendo decorsi numerosi anni e che risultano travalicati tutti i termini previsti da norme di legge o di contratto. Si deve peraltro precisare che si può configurare un’eccezione al principio anzidetto solamente nel caso in cui vi sia stata preclusione della pubblica amministrazione all’esercizio del diritto di fruizione delle ferie limitatamente a quanto richiesto dal dipendente, il quale (in caso di successivo distacco sindacale, mandato politico o incarico di Segretario di ente locale) conserva il diritto di fruire delle ferie residue nella misura di quanto a suo tempo richiesto e non concesso. Diversa, ad avviso di questa Agenzia è l’ipotesi in cui il dipendente non abbia chiesto di fruire delle ferie residue, non esercitando, pertanto, il proprio diritto; in tal caso, superati i limiti contrattuali e di legge, nulla più potrebbe essere richiesto.
In conclusione, si ritiene utile suggerire agli enti di provvedere sempre a programmare la fruizione delle ferie residue prima della concessione di aspettative e distacchi.

Contratto correlato