Richiesta di parere circa l'applicazione della norma in tema di valutazione del periodo di congedo di maternità o paternità di cui al comma 183 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Data:

10 giugno 2016

Riferimenti:

Protocollo n. 547

QUESITO

 

Con la presente si richiede, alla luce delle nuove disposizioni in materia di congedo di maternità, introdotte dall'art. 1, comma 183, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) volte a valorizzare il periodo obbligatorio di assenza per maternità delle lavoratrici madri ai fini della determinazione dei premi di produttività, se, ad avviso di codesta Agenzia, tale previsione legislativa possa trovare applicazione nei provvedimenti amministrativi da adottare per la liquidazione del FUA spettante ai dipendenti delle Categorie del Comparto unico della Valle d'Aosta, per l'anno 2015 e se pertanto le assenze dal lavoro effettuate dalle dipendenti e dovute all'astensione obbligatoria possano essere considerate presenze ai fini della liquidazione del premio di risultato 2015.

 

PARERE

 

A riscontro della Vs. nota nella quale si chiedono chiarimenti sull’applicazione della norma di cui in oggetto in relazione alle vigenti previsioni contrattuali, si rassegnano le seguenti conclusioni.

La scrivente Agenzia non può non rilevare che la norma oggetto della richiesta di parere essendo di natura legislativa esula dalla propria competenza ma, in un’ottica di fattiva collaborazione, formula qui di seguito le proprie considerazioni fermo restando che esse rappresentano unicamente l’opinione dell’Agenzia stessa.

Il quesito sottoposto all’attenzione di questa Agenzia presenta molteplici aspetti di analisi e, in primo luogo, si deve necessariamente evidenziare che la norma di cui in oggetto è entrata in vigore il giorno 01 gennaio 2016, così come espressamente previsto dal comma 999 dell’art. 1 della legge n. 208/2015. Pare quindi difficile ritenere che essa possa essere applicabile, in assenza di specifica disposizione, alle valutazioni finalizzate all’erogazione del salario di risultato relativo all’anno 2015.

In secondo luogo bisogna considerare che la formulazione usata dal legislatore è per lo meno ambigua in quanto sancire che “Ai fini della determinazione dei premi di produttività, è computato il periodo obbligatorio di congedo di maternità.” non significa affermare che il detto periodo è considerato come servizio ma solamente che lo stesso deve essere considerato ma non è assolutamente chiaro se ai fini della corresponsione del premio ovvero della sua non corresponsione (ovvero corresponsione in misura proporzionalmente ridotta). I dubbi aumentano qualora si consideri che la norma in esame non ha introdotto modificazioni esplicite al trattamento economico e normativo previsto dall’art. 22 del D. lgs. 26 marzo 2001, n. 151 nel quale non si prevede detta corresponsione; qualora, infatti, il legislatore avesse voluto sancire il diritto alla lavoratrice (o al lavoratore) in congedo di maternità (o paternità) avrebbe forse dovuto formulare una modificazione esplicita all’anzidetto articolo 22 del D. lgs. n. 151/2001 così come ha fatto nel successivo comma 190 con le modificazioni esplicite all’art. 51 del D.P.R. n. 917/1986.

Alle considerazioni sopra esposte si deve anche aggiungere, quale ulteriore elemento di incertezza, che il comma 186 dello stesso articolo 1 della legge n. 208/2015 prevede espressamente: “Le disposizioni di cui al commi da 182 a 185 trovano applicazione per il settore privato e con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente …” sancendo, di conseguenza, un’implicita esclusione, peraltro di dubbia legittimità, per i dipendenti del settore del pubblico impiego.

Si deve rilevare, infine, che la disposizione di cui all’art. 1, comma 183 della legge n. 208/2015 interviene in materia di attribuzione dei trattamenti economici, materia nella quale vige tanto ai sensi della legislazione nazionale (art. 2, comma 3 del D. lgs. n. 165/2001) quanto di quella regionale (art. 2, comma 5 della l.r. n. 22/2010) la riserva di regolamentazione contrattuale il che comporta, anche qualora si superassero i dubbi sopraccitati, che detta previsione che consenta l’erogazione del salario di risultato anche in caso di assenza per congedo per maternità o paternità deve trovare accoglimento in specifica disposizione pattizia.

In conclusione, pare a questa Agenzia che codesta Amministrazione comunale non debba erogare il salario di risultato relativo all’anno 2015 e che per quanto concerne il 2016, tenuto conto delle perplessità sopraccitate, sarebbe auspicabile acquisire specifico parere sulla norma di legge oggetto della presente nota.

Contratto correlato