Quesiti e pareri

Richiesta di parere circa l'applicazione della norma di cui all'at. 027, comma 2 dell'Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta in relazione alle disposizioni di cui all'art. 1, commi 458 e 459 della legge n. 147/2013.

QUESITO

 

Si sottopone un caso di un dipendente XXXX, dipendente della cat. D, rientrato dall'aspettativa senza assegni dal mese di  ottobre 2015, rivendica l'attribuzione dell'importo ad personam corrispondente all'indennità di direzione (voce del CCNL) attribuita quando era ancora dipendente degli Enti locali.

  • Il CCRL dispone (art. 27 TUDC 13/12/2010) che " ...  I dipendenti degli EE.LL. inquadrati nell’ottava qualifica del C.C.N.L. alla data di stipulazione del contratto che usufruiscono dell’indennità di direzione e per specifiche posizioni mantengono ad personam un assegno di €. 774,69 quale quota non riassorbita nella retribuzione. La previsione di cui al periodo precedente si verifica solo nell’ipotesi in cui detti lavoratori non siano incaricati delle posizioni di cui ai seguenti artt. 036 e 037. "
  • La legge di stabilità per l'anno 2014 (legge 147/2013) stabilisce che " ...  Ai pubblici dipendenti che abbiano ricoperto ruoli o incarichi, dopo che siano cessati dal ruolo o dall'incarico, è sempre corrisposto un trattamento pari a quello attribuito al collega di pari anzianità " e che "le amministrazioni interessate adeguano i trattamenti giuridici ed economici, a partire dalla prima mensilità successiva alla data di entrata in vigore della presente legge... "

Visto che nel periodo 2011/2014 talvolta le norme nazionali decretavano la nullità di eventuali norme di favore disciplinate dal contratti o da altre normative, si chiede di conoscere il corretto comportamento da assumere.

 

PARERE

 

A riscontro della Vs. nota nella quale si chiedono chiarimenti sull’applicazione delle norme di cui in oggetto, si rassegnano le seguenti conclusioni.

Le disposizioni contrattuali ora contenute nell’art. 027 dell’“Accordo del testo unico delle disposizione contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d’Aosta.” furono già introdotte nel CCRL 12 giugno 2000 che all’art. 13 prevedeva la salvaguardia per i dipendenti degli enti locali che a seguito della costituzione del comparto unico regionale si trovavano a vedere rideterminata la propria posizione. Era stata pertanto prevista per i dipendenti di 8° livello cui si applicava il contratto del comparto enti locali nazionale e che fruivano dell’indennità di direzione ovvero per specifiche posizioni il mantenimento “ad personam” di un assegno di € 774,69 quale quota non riassorbita nella retribuzione connotando pertanto detto cespite quale retribuzione individuale destinata a riequilibrare gli effetti del passaggio ai nuovi inquadramenti previsti dall’articolo in esame per tutto il personale del comparto unico.

Nel caso segnalato da codesta Amministrazione regionale, pertanto, qualora il dipendente abbia beneficiato del detto assegno, ai sensi delle vigenti disposizioni pattizie, non pare vi sia la possibilità di negare ora l’attribuzione di detto cespite sulla base delle citate norme di legge nazionale.

Merita, infatti, un approfondimento la disposizione normativa nazionale citata da codesta Amministrazione regionale fermo restando che trattandosi di norma di legge essa esula dalla competenza interpretativa di questa Agenzia ma che, in un’ottica di fattiva collaborazione, si procede a formulare le considerazioni seguenti che comunque rappresentano unicamente l’opinione dell’Agenzia stessa.

Non sembra che la disposizione di legge contenuta nell’art. 1, comma 458 della legge di stabilità per il 2014 possa riguardare l’assegno di cui al comma 2 dell’art. 027 dell’”Accordo del testo unico delle disposizione contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d’Aosta.” in quanto detto cespite mirava, come già accennato, a compensare il nuovo inquadramento degli ottavi livelli degli enti locali che in virtù della disciplina contrattuale nazionale previgente disponevano di due graduazioni e che, a seguito dell’inquadramento nel comparto unico regionale e in un’ottica di adattamento alla situazione dell’Amministrazione regionale (che prevedeva un’unica graduazione di ottavo livello), si sono trovati, nei casi di graduazione più elevata, a veder ridotto il proprio trattamento economico. Non si tratta, quindi, di un cespite a compenso di particolari incarichi o ruoli ma, più semplicemente, di un riequilibrio retributivo dovuto ad un nuovo e diverso inquadramento.

Risulta evidente, infine, che in caso di attribuzione di incarichi di posizione di cui agli artt. 036 e 037 dell’accordo del testo unico citato, per espressa previsione contrattuale, viene meno la corresponsione del detto assegno.