QUESITO
Si richiede a codesta Agenzia di esprimere cortesemente un parere in merito a quanto di seguito esposto.
Sono state presentate da alcuni dipendenti comunali assunti con contratto a tempo indeterminato richieste di trasformazione del proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ai sensi dell'art. 086 dfel Testo Unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta, per la durata di anni uno, oltre che, da parte di una lavoratrice con rapporto di lavoro a tempo parziale, una richiesta di riduzione del proprio contratto part-time dal 69,44% al 50%. Si precisa che tale rapporto di lavoro part-time era stato costituito ab origine, per esigenze di questo Comune, ex art. 086, comma 1, lettera a) dell'accordo del T.U. sopra citato.
Si richiede, dovendo questo ente esaminare l'ammissibilità delle istanze prodotte, se la richiesta di riduzione del rapporto di lavoro da tempo parziale del 69,44% a tempo parziale del 50% che non risulta prevista fra le forme di costituzione del rapporto di lavoro a tempo parziale di cui all'art. 086, comma 1 del T.U. sopra citato, possa comunque essere accolta ed in base a quale disciplina pattizia.
Si fa presente, inoltre, che il contingente del 25% di cui all'art. 086, comma 1 del T.U. sopra richiamato, che verrebbe elevata al 35% ai sensi dell'art. 086, comma 17, del T.U. medesimo, ricorrendone le condizioni, risulterebbe sufficiente a soddisfare soltanto le richieste di trasformazione dei rapporti di lavoro presentate dai dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo pieno.
PARERE
A riscontro della Vs. nota nella quale si chiedono chiarimenti sull’applicazione della norma di cui in oggetto con particolare riferimento alla possibilità di accoglimento di una richiesta di riduzione della misura del rapporto di lavoro a tempo parziale in presenza di un rapporto di lavoro costituito nella misura attuale per esigenze dell’ente ai sensi del comma 1 lettera “a” dell’art. 086 di cui in oggetto, si rassegnano le seguenti conclusioni.
Nelle disposizioni pattizie concernenti il rapporto di lavoro a tempo parziale non vi sono prescrizioni concernenti la possibilità di respingere le richieste relative alla concessione di tale tipologia di lavoro fatto salvo quanto previsto in caso di svolgimento di altra attività lavorativa, argomento già oggetto anche di interventi legislativi.
A quanto sopra consegue che anche la domanda della dipendente mirante a ridurre la propria prestazione lavorativa dal 69,44% al 50% dovrà essere valutata sulla base delle modalità e con l’applicazione dei criterii contenuti nell’articolo 085 e seguenti del testo unico di cui in oggetto.