Richiesta di parere circa l'applicazione della norma contrattuale in materia di indennità di bilinguismo in relazione al comando del dipendente.

Data:

12 maggio 2016

Riferimenti:

Protocollo n. 491

QUESITO

 

Questa Amministrazione ha provveduto a stipulare apposita convenzione per il comando di un proprio dipendente presso un Comune al di fuori del territorio regionale della Valle d'Aosta.

La convenzione prevede che il Comune utilizzatore rimborsi al Comune di provenienza la spesa sostenuta mensilmente, ovvero la retribuzione mensile di competenza ivi compresi gli oneri sociali (contributivo-assicurativi) ed imposte correlate, nonché l'eventuale trattamento economico accessorio collegato alle prestazioni lavorative della dipendente.

Nel provvedimento di autorizzazione è stato specificato, ai sensi di quanto previsto dalla convenzione e dall'art. 128 (Struttura della retribuzione) del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta, che la retribuzione individuale mensile del dipendente è la seguente;

  • stipendio base ***
  • vacanza contrattuale ***
  • 2^ e 3^ progressione retributiva ***
  • indennità di bilinguismo ***

A seguito della diffusione di notizie di stampa in cui veniva posta l'attenzione sulla effettiva legittimità dell'erogazione dell'indennità di bilinguismo a personale appartenente al comparto unico della Regione Valle d'Aosta comandato al di fuori del territorio regionale, il Comune utilizzatore ha richiesto a questa Amministrazione se l'indennità in questione sia effettivamente dovuta, atteso che l'art. 1 comma 4 della legge regionale della Valle d'Aosta n. 58/1988 recita testualmente "L'indennità di bilinguismo è sospesa in tutti i casi in cui è prevista la sospensione del trattamento economico e nel caso in cui il personale regionale sia comandato in servizio fuori del territorio regionale presso altre amministrazioni o enti"

Sulla base di quanto sopra, si chiede se la stessa indennità possa essere erogata al dipendente.

 

PARERE

 

A riscontro di quanto richiesto in merito alla corresponsione dell’indennità di bilinguismo al dipendente che si trovi in comando presso altro ente al di fuori del comparto unico regionale si rassegnano le seguenti conclusioni.

Non vi è dubbio che l’indennità di bilinguismo non possa più essere corrisposta nel caso illustrato da codesta Amministrazione comunale e ciò per espressa disposizione contrattuale; l’articolo 158, secondo comma dell’”Accordo del testo unico delle disposizione contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d’Aosta.” stabilisce testualmente: “L’indennità di bilinguismo, da corrispondersi mensilmente, non è computabile agli effetti del trattamento di quiescenza ed è sospesa in tutti i casi in cui è prevista la sospensione del trattamento economico e nel caso in cui il personale sia comandato in servizio fuori del territorio regionale presso altre amministrazioni o enti.”.

Si ritiene, pertanto, che il provvedimento amministrativo con il quale è stata prevista detta corresponsione debba essere, senza indugi, modificato per inibire il pagamento dell’indennità di bilinguismo e recuperare le mensilità eventualmente già corrisposte.

Contratto correlato