Richiesta di parere circa l'applicazione della norma contrattuale di cui all'art. 167 dell'Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta.

Data:

31 marzo 2016

Riferimenti:

Protocollo n. 389

QUESITO

 

Si rende necessaria una mobilità di personale con il profilo professionale di controllore della Casa da gioco di Saint-Vincent, a fronte di una dichiarazione di eccedenza.

Considerato che il personale in questione percepisce attualmente un'indennità di servizio attivo, prevista dall'art. 167 del Testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta, si chiede di confermare l'interpretazione in base alla quale tale indennità è connessa alle mansioni espletate e pertanto non spetta in caso di trasferimento presso altra struttura regionale con diverse mansioni.

 

PARERE

 

A riscontro di quanto richiesto circa l’applicazione della normativa indicata in oggetto con particolare riferimento alla possibilità di mantenimento dell’indennità di servizio attivo per i controllori della Casa da gioco di Saint-Vincent destinati ad esser trasferiti ad altre mansioni, si rassegnano le seguenti conclusioni.

L’indennità di cui all’articolo 167, come ogni altra indennità, è un corrispettivo, eccedente l’ordinaria retribuzione, pagato dal datore di lavoro al dipendente che, per l’attività svolta debba affrontare disagi o sopportare oneri o spese. Essa è, pertanto, strettamente connessa alla mansione svolta e, di conseguenza, una volta cessata la mansione (per trasferimento o altro motivo) viene meno anche il diritto al percepimento della relativa indennità.

A dimostrazione di quanto sopra riportato si consideri che la citata indennità era disciplinata dall’art. 8, comma 1 della legge regionale 16 settembre 1986, n. 54 (Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale della Regione. Recepimento dell’accordo contrattuale per il triennio 1985/1987) –ora abrogata dall’art. 77, c. 1 della l.r. n. 22/2010- e che in detta norma si stabiliva che “Al personale addetto ai servizi di controllo regionale sulla gestione appaltata della Casa da Gioco di Saint - Vincent - Vice Commissari, Ispettore per il controllo delle manifestazioni e Controllori - in aggiunta al trattamento economico di cui al precedente articolo 5 vengono riconosciute, per la particolare natura delle funzioni svolte in orario diverso da quello usuale e in sostituzione delle attuali indennità di conteggio biglietti, disagiato servizio e vestiario, una indennità di servizio attivo nella misura fissa di lire 250.000 (duecentocinquantamila) lorde mensili …”.

La norma, quindi, individua nella particolare natura delle funzioni svolte in orario diverso da quello usuale il fondamento dell’erogazione dell’indennità di servizio attivo e, pertanto, i dipendenti della Casa da gioco che transitano ad altre funzioni perdono il diritto all’ottenimento dell’indennità.

Contratto correlato