Richiesta di parere circa l'applicazione della norma contrattuale di cui all'art. 043, comma 5 dell'Accordo del Testo Unico delle disposizioni contrattuali di primo livello relative alla dirigenza del comparto unico della Regione Valle d'Aosta.

Data:

30 maggio 2017

Riferimenti:

Protocollo n. 730

Argomenti

QUESITO

Un dirigente regionale ha chiesto un periodo di aspettativa non retribuita per motivi personali di cui all'articolo 043 del Testo unico delle disposizioni contrattuali di primo livello relative alla dirigenza del Comparto Unico della Regione Valle d'Aosta sottoscritto in data 5 ottobre 2011 dal 1° febbraio 2017 sino al 31 maggio 2017. Con successiva nota pervenuta in data 23 maggio 2017, lo stesso ha chiesto la proroga del termine dell'aspettativa per un ulteriore periodo continuativo di 3 mesi.

Il comma 5 del sopraccitato articolo prevede che "il dirigente non può usufruire continuativamente di due periodi di aspettativa, anche richiesti per motivi diversi, se tra essi non intercorrano almeno quattro mesi di servizio attivo".

Il comma 5 dell'articolo 045 del testo unico in oggetto prevede che "Il dirigente non può usufruire continuativamente di periodi di aspettativa per motivi di famiglia ovvero per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo e quelle previste dai commi 2 e 3 per poter usufruire delle quali occorre un periodo di servizio attivo di almeno sei mesi. La disposizione non si applica alle altre aspettative previste dal presente articolo nonché alle assenze di cui al D.lgs. n. 151/2001".

Nel parere RAL_1748 in risposta al quesito circa la possibilità per un dipendente già in aspettativa di richiedere un'ulteriore proroga dell'aspettativa stessa, l'ARAN risponde al punto b) che secondo l'art. 14 del CCNL del 14/9/2000, per poter fruire di un ulteriore periodo di aspettativa per motivi personali, anche per causali diverse, è necessario che siano trascorsi almeno sei mesi di servizio attivo dal termine del godimento dell'aspettativa prevedente.

Alla luce di quanto sopra, si chiede se è corretto negare la proroga del termine dell'aspettativa in assenza del periodo di servizio attivo di almeno quattro mesi tra due periodi di aspettativa, così come previsto dal sopraccitato articolo 043, comma 5 oppure se è necessario applicare quanto previsto dall'articolo 045 comma 5.

In caso contrario, si chiede quando trova applicazione quanto previsto dall'art. 043 comma 5 in particolare la parte in cui prevede che il dirigente non può usufruire continuativamente di due periodi di aspettativa se tra essi non intercorrano almeno quattro mesi di servizio attivo.

PARERE

A riscontro di quanto richiesto con la Vs. nota  nella quale si chiedono chiarimenti circa l’applicazione della norma contrattuale di primo livello di cui in oggetto, con particolare riferimento alla possibilità di fruizione continuativa di periodi di aspettativa per motivi personali, si rassegnano le seguenti conclusioni.

Devesi, in primo luogo, precisare che non rileva nella fattispecie illustrata da codesta spett. struttura, l’applicazione dell’art. 045 comma 5 del Testo unico di cui in oggetto. Tale disposizione, infatti, disciplina la possibilità di utilizzazione dell’aspettativa ivi prevista per i neo assunti, i quali, prima di poter fruire di detta aspettativa devono aver maturato almeno sei mesi di servizio attivo.

Relativamente, invece, all’applicazione del comma 5 dell’art. 043 si consideri quanto segue.

Fermo restando che la concessione dell’aspettativa per motivi personali o di famiglia costituisce per l’Amministrazione una facoltà e non un obbligo, si evidenzia che la disposizione in esame deve essere letta come una norma di salvaguardia dell’amministrazione procedente e non del dipendente. A ciò consegue che l’amministrazione stessa può valutare, caso per caso, sulla base delle esigenze di servizio e della economicità prodotta dalla eventuale concessione, se accogliere o respingere l’istanza di fruizione.

Contratto correlato