Richiesta di parere circa l'applicazione della norma contrattuale di cui agli articoli 29, 30 e 36 del vigente Accordo quadro in materia di diritti e prerogative sindacali prot. 950 del giorno 22 dicembre 2016.

Data:

14 aprile 2017

Riferimenti:

Protocollo n. 524

QUESITO

L'articolo 29 (Distacchi sindacali) dell'Accordo quadro di cui all'oggetto stabilisce che al dipendente in distacco sindacale compete:

  • la retribuzione individuale di cui alla tabella 8 dell'allegato I del T.U.;
  • la tredicesima mensilità;
  • il salario di risultato;
  • l'indennità di bilinguismo;
  • la retribuzione individuale di anzianità;
  • eventuali assegni personali a carattere continuativo e non riassorbibili;
  • il buono pasto qualora l'organizzazione sindacale attesti di non aver istituito il servizio mensa.

L'articolo 30 (Consistenza dei distacchi sindacali nel comparto unico) dello stesso Accordo Quadro, al comma 2, stabilisce che il costo complessivo annuo dei distacchi sindacali non deve superare i 280.000,00 euro e che per tale costo si intende la retribuzione di cui all'art. 29 nonché gli oneri riflessi previdenziali ed assistenziali.

Alla luce di quanto previsto dai summenzionati articoli si richiede se nel calcolo del costo di un distacco si debbano considerare anche gli oneri fiscali (IRAP).

PARERE

A riscontro di quanto richiesto con la Vs. nota nella quale si chiede di conoscere se nell’ambito dei costi sostenuti per il personale delle pubbliche amministrazioni del comparto unico, distaccato presso le Organizzazioni sindacali, sia da ricomprendere anche l’imposta denominata IRAP ai fini di ottenerne il rimborso tramite il fondo distacchi sindacali ovvero direttamente dall’Organizzazione sindacale beneficiaria del distacco, si rassegnano le seguenti conclusioni.

In materia di rimborso degli oneri sostenuti dall’ente il cui dipendente è in distacco sindacale non si deve limitare, ad avviso di questa Agenzia, l’analisi testuale delle disposizioni pattizie dell’accordo quadro di cui in oggetto al solo articolo 30 ma bisogna altresì analizzare quanto previsto dal successivo articolo 36 che contiene la disciplina relativa al funzionamento del fondo distacchi sindacali. Recita, in particolare, il comma 3 del detto articolo 36 “Entro il mese di febbraio di ogni anno gli enti che hanno concesso distacchi sindacali, contabilizzano all’ARRS la spesa sostenuta nell’anno precedente relativa all’erogazione del trattamento economico di cui all’articolo 29 ai dipendenti posti in distacco sindacale nonché agli oneri contributivi versati agli enti previdenziali ed assistenziali richiedendo il relativo rimborso.”. Il rimborso, pertanto, non è costituito dalla somma delle voci retributive di cui all’articolo 29 bensì dalla spesa complessiva sostenuta dall’ente per l’erogazione del trattamento economico indicato dall’articolo 29. Ne consegue che i 280.000,00 € previsti quale spesa massima per i distacchi sindacali devono ricomprendere tutte le spese sostenute a tale titolo dai rispettivi enti pubblici di appartenenza dei dipendenti.

Si consideri, inoltre, che sino ad oggi l’imposta di cui si tratta è sempre stata imputata sui costi attinenti ai distacchi sindacali.

L’articolo 10 bis del D. lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 sancisce che la base imponibile per la determinazione dell’imposta denominata IRAP a carico delle pubbliche amministrazioni è data, fra le altre voci, dall’ammontare delle retribuzioni erogate al personale dipendente; non pare, quindi, esservi dubbio che l’IRAP costituisca per l’ente pubblico un costo relativo all’erogazione del trattamento economico attribuito al dipendente in distacco e, di conseguenza, rientrante a pieno titolo nella somma massima di € 280.000,00 di cui al già citato articolo 30 dell’Accordo Quadro di cui in oggetto.

Contratto correlato