Quesiti e pareri

Richiesta di parere circa l'applicazione della disposizione di cui all'art. 22 del testo unico della dirigenza del comparto unico della Valle d'Aosta in relazione alla concessione dell'aspettativa non retribuita di cui all'art. 43 del medesimo testo unico.

  

QUESITO

 

L'articolo in oggetto dispone che "ai dirigenti appartenenti alla qualifica unica dirigenziale degli enti del comparto unico regionale ed ai Segretari degli enti locali che siano investiti di altro incarico dirigenziale presso altri enti del comparto unico ovvero presso l’ente di appartenenza, già posti o che vengano posti in aspettativa o in disponibilità, è garantita, senza pregiudizio per la continuità del rapporto di lavoro, la posizione giuridica ed economica eccezion fatta per la retribuzione di posizione che è quella relativa al posto per il quale è conferito l’incarico.".
 
Il quesito origina dalla richiesta di un dirigente appartenente alla casistica del citato art. 22 TUDC del 05/10/2011, il quale fa richiesta di aspettativa per motivi personali o di famiglia ai sensi dell'art. 43 del TUDC 05/10/2011.
 
Tale tipologia di aspettativa, recita l'art. 43, può essere concessa solo ai dirigenti a tempo indeterminato. Il soggetto richiedente ha naturalmente con l'amministrazione regionale un rapporto di lavoro a tempo determinato, ma fa parte di quelle categorie a cui deve essere garantita, ai sensi dell'art. 22 TUDC 05/10/2011 "senza pregiudizio per la continuità del rapporto di lavoro, la posizione giuridica" di provenienza.
 
In questo caso, il dirigente deve essere considerato tout court a tempo determinato come un qualsiasi altro dirigente "esterno" e pertanto non ha diritto
all'aspettativa, ovvero l'art. 22 crea un'eccezione alle regole dettate per i dirigenti a tempo determinato (in quanto deve essere garantita la posizione giuridica di provenienza) e pertanto il dirigente deve essere trattato come un dirigente a tempo indeterminato, concedendo pertanto l'aspettativa?
 
Si chiede dunque di chiarire se "posizione giuridica" possa essere considerato un sinonimo di "stato giuridico", per cui si debba trattare i dirigenti di cui all'art. 22 TUDC 05/10/2011 come se avessero con l'amministrazione che ha conferito "l'altro incarico" un rapporto a tempo indeterminato, o meno.
 
Nel caso in cui "posizione giuridica" non sia da considerarsi un sinonimo di "stato giuridico" si chiede in che senso tale termine vada interpretato, quale sia il criterio in base al quale garantire la "posizione giuridica" di provenienza e, in ultima analisi, quali siano gli istituti giuridici che devono essere garantiti ai dirigenti o segretari di ente locale di cui all'art. 22 del TUDC sottoscritto in data 05/10/2011 e quali invece gli istituti giuridici che non possono essere loro garantiti o eventualmente possono essere loro garantiti ma nella declinazione riservata ai dirigenti a tempo determinato.
   
   
PARERE
  
  
Pare a questa Agenzia che con l’espressione “senza pregiudizio per la continuità del rapporto di lavoro, la posizione giuridica ed economica eccezion fatta per la retribuzione di posizione che è quella relativa al posto per il quale è conferito l’incarico” di cui all’art. 22, comma 1 del testo unico della dirigenza, la norma altro non faccia se non garantire al dirigente che si trova nelle due particolari posizioni sopraccitate la salvaguardia della continuità del rapporto di lavoro e della sua situazione tanto dal punto di vista giuridico quanto da quello economico ponendo quale unica, peraltro inevitabile, eccezione quella della retribuzione di posizione che altra non può essere se non quella del nuovo incarico.
 
Se ciò è corretto, ne consegue che il dirigente in aspettativa o in disponibilità mantiene il rapporto di lavoro a tempo indeterminato di cui è titolare e, pertanto, anche se l’incarico al momento ricoperto è a tempo determinato ciò non fa venir meno la tipologia del rapporto di lavoro originario che resta a tempo indeterminato e che consente la concessione dell’aspettativa non retribuita richiesta ai sensi dell’art. 43 dello stesso testo unico.