QUESITO
Richiamata la normativa di cui in oggetto e preso atto dei pareri dell'ARRS n. 605 del 28/05/2013 e n. 1183 del 26/10/2012, nonché della comunicazione del CUG in merito alle assenze per congedo per maternità e paternità, a seguito degli incontri del Comitato medesimo in data 30 maggio e 13 giugno uu.ss., l'Office Régional du Tourisme richiede, in considerazione dell'intervento delle parti sociali a tutela della maternità e della paternità nel corso della contrattazione decentrata dell'Ente, un parere in merito all'oggetto al fine di poter siglare l'accordo con le Organizzazioni sindacali relativo alla definizione del sistema di valutazione della performance organizzativa e individuale dell'Office Régional du Tourisme e, pertanto, in specifico se il congedo per maternità e per paternità ed il congedo parentale siano da considerarsi assenze.
PARERE
A riscontro di quanto richiesto circa la possibilità di considerare l’assenza dovuta a congedo per maternità o paternità come presenza in servizio, questa Agenzia non può che confermare quanto già esplicitato nei pareri richiamati da codesto spett. Ufficio regionale del turismo; allo stato attuale, infatti, la disposizione contrattuale di primo livello contenuta nell’art. 063 dell’”Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d’Aosta.” non lascia spazio a dubbi interpretativi sancendo espressamente che il trattamento economico delle dipendenti e dei dipendenti in congedo per maternità o paternità comprende l’intera retribuzione fissa mensile, le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti compresa la retribuzione di posizione.
E’ evidente, conseguentemente, che il salario di risultato non fa parte del trattamento economico sopraccitato e, pertanto, anche una disposizione di contrattazione decentrata che ne prevedesse l’attribuzione si porrebbe in contrasto con quanto previsto dall’art. 063.